Received: December 10, 2024; Accepted: April 1, 2025; Published: August 8, 2025
Complessità dell’agricoltura e saperi dell’agronomo1
Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy
E-mail: stefano.masini@uniroma2.eu
Abstract. The profession of the agronomist, in the hundred years of its history, is marked by the evolution of the notion of agriculture. Thus, initially holder of skills inherent to the land relevance of production structures, he finds himself later exercising more articulated tasks congenial to the profound transformation of production activities, once the biological cycle is removed from soil conditioning and the valorisation of the land becomes a qualifying parameter of a multifunctional vocation capable of involving management formulas integrated with the environment. A profession that requires a specialised cultural background but which rejects the fragmentation of knowledge, in a renewed commitment to compose from his point of view, how the agronomist can continue to be an interpreter of the productive leap characterising the sustainable dimension of development, improving the quality of life in the countryside with solutions placed at the service of common goods.
Keywords: agronomist, professional training, territory.
JEL code: K32.
Index
1. Qualificazione giuridica e assetto della professione
2. Attribuzioni dell’agrimensore e divisione professionale del lavoro
3. Importanza del fattore di campagna quale ausiliario dell’agricoltore
4. Nuovi orizzonti dell’agricoltura e modernizzazione della professione
5. Considerazione del territorio tra interesse alla produzione e dimensione ambientale
6. Saperi e percorsi formativi: verso una nuova fondazione della professione
1. Qualificazione giuridica e assetto della professione
Un’indagine sulla evoluzione della scienza agroeconomica ha un ruolo privilegiato di chiave interpretativa essenziale per descrivere e decifrare il profilo vario e vivo di una professione – rimasta a lungo priva di «un riconoscimento ufficiale» (Casadei, 2022, p. 9) – il cui sentiero è segnato dal progressivo consolidarsi ed assestarsi della nozione di agricoltura.
A partire dal r.d. 30 novembre 1924, n. 2172 Ordinamento dell’istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, il dialogo con le fonti che ne definiscono i titoli richiesti per l’iscrizione all’albo e l’elenco delle attività a cui sia abilitato, non si risolve, infatti, in una ricerca archivistica, ma punta lo sguardo sul continuo ricambio delle attitudini e della preparazione ed è in grado di offrire chiarimenti e indicazioni penetranti.
Anzi, viene da dire che, senza un esame che non sia anche specificamente tecnico-economico, la descrizione della figura dell’agronomo – lungo i cento anni di una esperienza corroborata dal necessario corredo del «complesso delle nozioni scientifiche e dei dati tecnici riflettenti l’attività agricola» (Tassinari, 2020) – rischierebbe di lasciare tracce sfocate e, comunque, non appaganti per identificare i tratti caratterizzanti impressi alla sua professionalità dalla messa a fuoco del movimento di fatti economici e dalla presa di coscienza di emergenti fatti sociali.
Fino agli esordi del ‘900, del resto, il rinnovamento dell’apparato tecnico e produttivo del settore era affidato all’ingegno di un ridotto drappello di autorevoli uomini di scienza piuttosto che all’efficienza delle strutture dedicate, a partire dai comizi agrari2 e dalle stazioni sperimentali (Cossa, 1872)3, in ragione della difficoltà di assumere direttori e sperimentatori con la preparazione dell’agronomo moderno. «E la ragione per la quale mancano in Italia agronomi preparati – scrive Antonio Saltini – è conseguenza delle vicende della cultura agronomica nazionale, della sua arretratezza nei decenni cruciali del Risorgimento, delle remore che ostacolano l’efficienza delle prime facoltà di agraria, che, create da spiriti lungimiranti, impiegano decenni per divenire autentici focolai di cultura agraria, risultando incapaci, alla fondazione delle istituzioni sperimentali e divulgative, di fornire i laureati che sarebbero necessari per dirigere comizi, stazioni sperimentali, cattedre ambulanti» (Saltini, 2002, p. 346).
L’importanza dell’agricoltura e gli interessi, tanto pubblici quanto privati, che si riconnettono al suo esercizio evidenziano, finalmente, la rivendicazione dello Stato corporativo di fare di essa il «fondamentale settore» nel «piano regolatore» dell’economia nazionale (Mussolini, 1936). Anche perché – nelle ulteriori parole di Giuseppe Bottai (Bottai, 1934) – l’agricoltura è da considerare depositaria di tutte le forze conservatrici che sempre si sprigionano nei momenti di pericolo per la società e di tutte le forze innovatrici, capaci di salvare, modificandola, una civiltà.
La prospettiva segnalata e le stesse citazioni solidaristicamente rinnovate nella concezione del diritto dedicato alla produzione agricola quale emanazione diretta dalla terra, dai solchi scavati, da intendere quasi come un prodotto del suolo, sono contenute nella corrispondente voce che Gian Gastone Bolla compone per il Nuovo Digesto Italiano (Bolla, 1937, p. 270). È lo stesso Autore – a cui Paolo Grossi ha riconosciuto il merito di «avere occhi e orecchi attenti, di capire che la grande architettura della codificazione civile, modellata su un individuo astratto ben rinserrato nella cintura dei suoi diritti soggettivi ma pensato avulso dai condizionamenti strutturali, doveva essere verificata alla luce delle esigenze di un mondo in trasformazione» (Bolla, 1922, p. 1) – ad avere intuito l’esigenza fondativa di una Rivista (anche essa, oggi, centenaria) il cui programma indulgeva sulla «influenza che il diritto ha sul progresso agrario», tanto da richiedere «la collaborazione degli economisti-agrari affinché i diversi problemi siano esaurientemente studiati anche nei loro presupposti, nelle loro relazioni ed attinenze tecniche» (Goldoni, 2021).
Nell’anno terzo della sua pubblicazione, in quel 1924, in cui prende forma giuridica l’ordinamento dell’istruzione superiore, al fine di promuovere, secondo l’art. 1 del r.d. 2172 cit., «il progresso delle scienze agrarie e di impartire la cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni agrarie e forestali» (Casadei, 2022, p. 18), l’evolversi del pensiero giuridico conosce la propria torsione metodologica nell’acquisizione di una coscienza che nasce dal confronto con una esperienza viva, ne sottolinea le differenze, mettendo a nudo soluzioni in grado di tener conto dell’ambiente che le ha prodotte. È il Brugi, autorevole civilista, a titolare il rinvio al valore giuridico e all’importanza delle consuetudini, osservando che: «ogni regione di Italia ha il suo notevole aspetto e i suoi propri bisogni: a quello e a questi rispondono usi diversi» (Brugi, 1934, p. 3), per questa via, preparando l’opera di rinnovamento della materia, che avverte i limiti del ricorso ai soli strumenti della tradizione e si affaccia a realizzare l’adeguamento tra forma giuridica e sostanza economico-sociale degli istituti attinenti all’esercizio delle attività di coltivazione e allevamento.
2. Attribuzioni dell’agrimensore e divisione professionale del lavoro
Con una precisazione necessaria: non c’è da meravigliarsi che la strutturazione del reale facesse riferimento al fondo inserito nel meccanismo della produzione con una matrice, appunto, consuetudinaria.
Lo sguardo fortemente legato alla concreta realtà terrena richiedeva un sapere tecnico intrecciato, in modo saldo, con la rilevanza fondiaria delle strutture produttive, così che la professione di agronomo dovesse attagliarsi a quella risalente di coloro che esercitavano un’attività di individuazione e di terminazione della proprietà terriera magari anche in qualità di arbitri incaricati di risolvere controversie insorte tra confinanti. In proposito, non può passare inosservato il ritaglio dell’oggetto della professione rispetto a quella del geometra, che il già citato Gian Gastone Bolla individua, nella voce riguardante l’Agrimensore, constatando che, in base alle sue conoscenze, «che concernono la terra e le costruzioni, si occupa anche della gestione del patrimonio agrario considerato come mezzo di produzione, e delle costruzioni edilizie civili e rurali» (Bolla, 1939, p. 282).
Nel delimitare l’ambito delle competenze, il r.d. 25 novembre 1929, n. 2248 Regolamento per l’esercizio professionale dei dottori per le scienze agrarie conferma la comune attitudine a regolare, insieme ai geometri, la divisione dei fondi rustici condividendo le attribuzioni, tra l’altro, in ordine a: tracciamento di strade poderali e consorziali; stima di aree e di fondi rustici anche ai fini della concessione di mutui e della dichiarazione di espropriazione e stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine e dagli incendi; stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna di beni rurali e relativi bilanci e liquidazione, stima per la costituzione ed eliminazione di servitù rurali e stima di acque irrigue nei rapporti dei fondi serviti; funzioni contabili e amministrative nelle piccole e medie aziende non che progetto per la direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole.
Nel complementare r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 Regolamento per la professione di geometra, a cui era abilitato colui che avesse conseguito il diploma di agrimensore, era soltanto fatta salva, con riguardo a talune prestazioni di notevole importanza economica e caratterizzate dalla complessità di elementi di valutazione, la competenza dell’agronomo in ragione delle speciali cognizioni scientifiche e tecniche.
In effetti, si è osservato come il libero dispiegarsi della professione fosse ancora limitato quando il r.d. n. 2248 cit. era intervenuto a configurarne il più preciso inquadramento in un campo già dominato da ingegneri e geometri, mentre dalla stessa complessità e varietà delle applicazioni tecniche in agricoltura hanno avuto origine molteplici occasioni di interferenza con altre professioni se non di contrasto con le rispettive categorie (Petroni, 1968, p. 301).
A mano a mano che gli effettivi rapporti economici venivano a richiedere tecniche progredite al fine di cogliere la più matura organizzazione aziendale della produzione attraverso una valutazione dell’esercizio rispetto all’appropriazione patrimoniale, la figura dell’agronomo si avviava a diventare, con alcuni tratti tipici, garante della sua continuità secondo un piano e uno scopo determinato. Tra le più notevoli mansioni riconosciute si citano: la direzione e l’amministrazione di azienda; l’assistenza ai contratti agrari; il progetto, la condotta e la stima dei lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di fondi rustici; i giudizi di accertamento di qualità, quantità e valore delle produzioni dell’agricoltura e delle industrie agrarie; i lavori riguardanti la coltivazione, il commercio e l’utilizzazione di piante agrarie e dei relativi prodotti.
3. Importanza del fattore di campagna quale ausiliario dell’agricoltore
In realtà, nella tradizione, l’esperto di tecnica agricola più conosciuto è stato il fattore di campagna che, «provvisto più di esperienza e di cognizioni empiriche che non di una formale qualificazione professionale, espletava per conto del proprietario una serie di mansioni di carattere tecnico, amministrativo e gestorio insieme» (Carrara e Ventura, 1961, p. 133). Ma l’importanza di questa figura di agronomo viene gradualmente a ridursi rispetto al consolidamento dei temi legati alle nuove frontiere economiche, così come alle conquiste tecnologiche e alle ricadute sociali, con lo scorporo degli usi che ne fotografavano l’ambito di operatività all’insegna dell’immobilismo. Tanto che, nella voce ad esso dedicata nel Digesto delle Discipline Pubblicistiche, si sottolinea come sia difficile attribuire la qualifica «anche in senso lato, ad un tecnico agricolo che non sia laureato in scienze agrarie o quanto meno diplomato di istituto tecnico dello specifico settore» (Ercoli, 1987, p. 152).
Invero, all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di agronomo (recte: dottore agronomo e dottore forestale) erano ammessi i laureati della facoltà di agraria il cui ordinamento didattico successivamente riformato con il d.p.r. 19 aprile 1982, n. 299 Modificazioni all’ordinamento didattico universitario4, risultava articolato in tre distinti indirizzi (produzione vegetale; tecnico-economico e zootecnico) attraverso la ricognizione di discipline comuni e caratterizzanti, se non con l’intento di esaurire sul piano degli insegnamenti la formazione di uno specialista, di istruire «un neo-laureato dotato di preparazione professionale indirizzato verso determinati settori della produzione agricola» (Ercoli, 1987, p. 154).
Va sottolineato anche che i contenuti dei corsi avessero subito previsto un approfondimento dei profili di diritto agrario all’interno dell’area economico-estimativa, al fine di consentire – come si legge nell’avvertenza formulata da Giovanni Galloni in un volume appositamente destinato agli studenti delle facoltà di scienze agrarie – a questi ultimi e agli stessi tecnici, che operano nei settori della produzione, di impossessarsi di «un punto di riferimento e di orientamento sui problemi di natura legislativa» che, ad ogni passo, si trovano di fronte all’esercizio dell’attività professionale (Galloni, 1988, p. VI).
La sommatoria di saperi anche di notevole diversità conduce, anzi, in una fase incerta segnata dall’aspettativa di dare un razionale assetto alla materia dei contratti agrari, a reinventare la stessa competenza dei laureati (o diplomati) di qualsiasi scuola di indirizzo agrario attraverso la equiparazione ai coltivatori diretti, favorendo il ricambio generazionale nella gestione produttiva dei fondi rustici in quanto siano anche capaci di soddisfare il terzo del fabbisogno di lavoro (Germanò, 1990, p. 241).
4. Nuovi orizzonti dell’agricoltura e modernizzazione della professione
La sensibilità a procedere lungo itinerari in precedenza non calpestati si impone, per altro, come un dato insopprimibile. Il 28 marzo 1976, tenendo la prolusione inaugurale innanzi a questa Accademia, «portatrice e avanguardia in campo agricolo non solo di dottrina e di genialità creativa ma di idee e di cultura», Giovanni Marcora, nel tornare ad occuparsi, rispetto al riordinamento delle strutture produttive, dell’osso e della polpa dell’agricoltura italiana (Rossi-Doria, 2003; 2005), osserva, in chiusura, che, se ci venga offerta la possibilità di muoversi con razionalità avendo chiari gli obiettivi dello sviluppo produttivo in un equilibrato disegno di utilizzazione del territorio, «ciò noi spesso lo dobbiamo agli esami, alle analisi, agli approfondimenti che gli stessi ambienti della scienza, della ricerca, della professione più impegnata, portano avanti prevedendo e prevenendo le necessità» (Marcora, 2003, p. 222) .
Ora, proprio nello stesso anno, l’Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale viene riformato con la l. 7 giugno 1976, n. 3, recependo un’estensione delle competenze che abilitano il professionista ad incidere nella sfera dello studio, progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, non che di bonifica e di sistemazione idraulica e forestale ovvero di opere inerenti a rimboschimenti e di lavori relativi alle costruzioni rurali e, ancora, di tutte le operazioni di estimo anche in ambiti congeniali all’emergere, procedere e consolidarsi delle esigenze di direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela, consulenza di imprese nelle fasi della produzione e in quelle successive, in contesti imprenditoriali e dello scambio sul mercato.
Anche per l’influenza che, nel frattempo, viene ad esercitare il legislatore europeo, l’agricoltura conferma l’attualità di un percorso che, in tempi accelerati, porta ad una profonda trasformazione delle strutture sia sul piano dell’efficienza che dell’equità. Da un lato, sottratta al rischio biologico e sottoposta ad un controllo tecnologico delle fasi di allevamento di piante e animali, abbandona il suolo come base produttiva dello sfruttamento, dall’altro lato, sotto l’impulso di nuove aspettative, che maturano nella società, relative alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali, assume il territorio come parametro qualificante di una spiccata vocazione multisettoriale capace di ricomprendere tanto la fornitura di plurimi servizi quanto l’impegno sociale di rafforzare l’asse dei rapporti città-campagna.
L’agricoltura come attività economica a sé stante cede il passo ad una visione più ampia e integrata, che si riassume nelle politiche di sviluppo rurale: diversificazione, multifunzionalità e pluriattività sono i nuovi meccanismi di un processo di sviluppo che rimodula il ruolo degli agricoltori nelle campagne. Ad essi ci si riferisce «non solo per la produzione di alimenti, tradizionali beni privati oggetto di mercato, ma anche per le esternalità positive assicurate ai cittadini, attraverso la realizzazione di beni e servizi ambientali e ricreativi e per il rafforzamento della coesione sociale e dei valori culturali nel mondo rurale (Adornato, 2007, p. 5).
La distanza rispetto al lessico in precedenza utilizzato appare in tutta la sua latitudine con riguardo a chi tradizionalmente «applica le conoscenze agronomiche alla pratica agraria, quindi nella direzione di aziende, industrie, ecc. agrarie o quale funzionario in uffici pubblici o privati». Di questa trasformazione non poteva non risultare investita anche la valutazione complessiva delle attività di competenza dell’agronomo che, con l’entrata in vigore della l. 10 febbraio 1992, n. 152, Modifiche e integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, conosce un ulteriore accrescimento di funzioni in quanto chiamato ad applicarsi in ordine alla differenziata strumentazione dell’intervento pubblico diretto a regolare l’impatto dei comportamenti umani e il mantenimento degli equilibri con le diverse componenti del territorio e alla segnalata ricchezza delle esperienze di una produzione volàno di buona qualità per la vita delle persone e moltiplicatrice di relazionalità e convivialità delle comunità.
Oltre tutto, ai fini della attribuzione e gestione delle risorse, gli atti di pianificazione e programmazione del settore agricolo come supporto allo sviluppo del territorio, prevedendo differenti scelte a livello delle Regioni, implicano che all’agronomo sia richiesto di stimolare la competizione geo-economica in base alle caratteristiche specifiche delle aree rurali con l’offerta di prestazioni adattate alla realtà dei modelli.
Non si può, infatti, far riferimento all’esercizio uniforme di un’attività proprio in ragione della pluralità di agricolture e delle tipologie di soggetti destinatari di politiche diversificate (Adornato, 2010, p. 85).
È l’agronomo a farsi carico, inoltre, degli studi di assetto territoriale, dei piani zonali, urbanistici e paesaggistici; della programmazione relativa alle componenti agro-forestali e ai rapporti città-campagna; della redazione, nei piani regolatori, di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale. E, ancora, dei piani ecologici per la tutela dell’ambiente; della valutazione dell’impatto ambientale e del successivo monitoraggio con riguardo agli effetti sulla flora e sulla fauna; dei piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo dei siti naturali, urbani ed extraurbani; dei piani ecologici e dei rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale. E rientrano tra i nuovi profili distintivi della professione anche le attitudini che accreditano – come già osservato – l’ottimale utilizzazione del territorio in chiave non solo produttivistica: dalla progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, contabilità e collaudo di lavori relativi al verde pubblico anche sportivo, ai parchi naturali urbani ed extraurbani al recupero paesaggistico e naturalistico; alla conservazione di spazi rurali, agricoli e forestali, fino al recupero di cave e discariche.
Una lista di attività innovative che evidenziano numerose implicazioni tra territorio e società dipendenti dalla prossimità urbana, «rendendo le aree rurali attraenti per i ceti urbani e mostrando le aree urbane carenti per alcune risorse legate alla qualità della vita quotidiana» (Di Iacovo, 2003, p. 9).
L’agricoltura che, fino a non molto tempo addietro era confinata nel contado, arriva a insediarsi in città (Adornato, 2013, p. 9) e la nuova delimitazione geografica, che mostra forme ed economie integrate, alimenta, sul versante professionale, il coinvolgimento dell’agronomo in molteplici ambiti.
5. Considerazione del territorio tra interesse alla produzione e dimensione ambientale
Non c’è dubbio che l’agronomo, in linea con la moderna evoluzione del fenomeno agricolo, flessibile nella diversificazione delle attività e, allo stesso tempo, unificato nell’occupazione dello spazio territoriale, sia, perciò, chiamato a supportare, insieme allo sviluppo delle capacità concorrenziali del sistema agroalimentare (Albisinni, 2009, p. 479), anche la gestione delle risorse naturali e, più in generale, dell’ambiente rurale. Se le relative mansioni possano ricondurci alla professione di un vero e proprio agro-ecologo è una valutazione che interroga non tanto in ordine al progressivo completamento del sistema legislativo finora codificato, con la conseguenza di attendere la formalizzazione di successive modifiche, quanto l’indispensabile consapevolezza intorno al posto occupato nelle campagne con una libertà di azione mai prima conosciuta.
Chiaro è il punto di ri-partenza, così come è stato espresso, in termini sintetici, da Giulio Andreotti, in un’altra importante prolusione inaugurale tenuta a questa Accademia: «non possiamo fare a meno di una razionale agricoltura e nello stesso tempo conservare l’ambiente» (Andreotti, 1991, p. 358).
Munito della conoscenza degli strumenti di programmazione europea e capace di orientare i fattori economici e sociali dello sviluppo territoriale, l’approccio professionale dell’agronomo sembra far leva sull’idea di complessità del sistema di produzione e di consapevolezza della gravità delle sfide: dalla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare al cambiamento climatico, mettendo in campo una serie di competenze inedite.
Occorre, del resto, rendersi conto di un quadro inseparabile di interferenze che si manifestano nella complementarietà della rete di relazioni tra viventi, la cui rilevanza non è sfuggita neppure al legislatore europeo che, nel campo dei controlli (Albisinni, 2018, p. 1) ha articolato un più ampio strumentario di verifica della conformità delle complessive condizioni della produzione, seguendo l’itinerario dei passaggi di filiera senza, però, affrancarsi dall’insieme dei profili che mostrano la formula di gestione dell’agricoltura integrata con il territorio, la natura, la coesione delle comunità e la stessa architettura dei centri abitati.
Si tratta, in effetti, di avanzare sul terreno della conoscenza degli intrecci instaurati nell’evoluzione del modello organizzativo dell’impresa agricola, che produce e distribuisce una varietà aumentata di beni e servizi – si pensi, da ultimo, alla produzione di energia elettrica, di biogas e di combustibili ricavati dai prodotti e residui o all’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica – contribuendo alla promozione di processi di trasformazione sostenibile e prestando assistenza all’evoluzione di tecniche e saperi di cui l’agricoltore è portatore, per cogliere le opportunità progettuali che il mercato rende disponibili.
La posta in gioco per l’agronomo è, in altri termini, quella di vedersi chiamato a spiegare, in un contesto completamente rivisitato, il funzionamento delle dinamiche della catena di produzione con una dotazione tecnica adattata al riconoscimento dei nuovi processi e delle nuove possibilità che indicano «un altro modo di pensare all’agricoltura, ai soggetti che la praticano» (Adornato, 2014, p. 23).
Scrive un filosofo francese, in un’indagine legata alle grandi questioni politiche del presente, che il maggior deficit che si avverte nella conversione imposta dall’involuzione dello sviluppo quantitativo e tecnologico sia da individuare nel sistema educativo: «Perché il nostro insegnamento disciplinare è a compartimenti stagni; i saperi sono insegnati in una logica che separa le conoscenze invece di collegarle» (Morin, 2023, p. 141). Da cui l’auspicio che gli obiettivi e le categorie relative agli studi, finora separati, entrino in sincronia e confluiscano in una unità di pensiero.
Questa esigenza, almeno per la formazione dell’agronomo, sembra, in realtà, soddisfatta avendo avuto precedente consapevolezza che: «Il pensiero che taglia, riduce e isola porta certo gli esperti e gli specialisti a essere molto produttivi nei loro campi. Ma oggi la frammentazione dei saperi, la moltiplicazione dei sottosettori di singole discipline, la proliferazione dei linguaggi formali creano ostacoli e impedimenti» (Ceruti, 2011, pp. 19-20) ai fini dell’ampliamento dello sguardo in un mondo in continuo divenire.
6. Saperi e percorsi formativi: verso una nuova fondazione della professione
Ripartire dal curriculum del dottore in scienze agrarie e forestali conserva, allora, il significato di ritagliare una convincente e originale risposta, così alle necessità dell’approvvigionamento alimentare rispetto all’offerta di prestazioni avanzate, come alle esigenze della società in termini di salvaguardia dell’ambiente e della natura, da parte di chi svolge la propria attività in vista del supporto alle diverse tipologie aziendali agrarie ai fini dell’adempimento di (ormai) plurime funzioni.
Non occorre, tanto, insistere sull’esclusività nell’attribuzione di competenze in aree vaste della conoscenza nell’ambito della scienza agraria o forestale, dell’agronomia e dell’estimo rurale. Anche se un esplicito parere del Consiglio di Stato riguardo all’attività di pianificazione urbanistica ha motivato che, se una professione intellettuale sia tipizzata dalla legge, essa possa essere svolta soltanto dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima, ammettendo che l’istituzione di tali albi possa configurare «un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti, sussista una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate»5.
Piuttosto, pare utile osservare che quella dell’agronomo, per la peculiarità delle cognizioni apprese nel percorso formativo, resta al centro di una complessa disciplina delle professioni, nel senso che non si possa fare a meno del bagaglio culturale specialistico, ma sempre in una prospettiva d’insieme, nelle aree in cui si articola la sua funzione, crocevia tra interesse alla produzione e interesse alla conservazione dell’ambiente (Capizzano, 1988, p. 1).
La linea che demarca la professione rispetto a quella riservata ad altri professionisti, che esercitano attività simili, è data, così, dal punto di vista6 e, cioè, dal fatto che compito primario dell’agronomo si intende sempre di più quello di sciogliere i nodi dei fenomeni complessi riflessi dalle strutture di produzione e lavoro, mostrando i vantaggi che un’adeguata organizzazione territoriale presenta, in un rapporto non predatorio e sostenibile di attività che forniscano beni e servizi ad elevato contenuto relazionale.
Un significativo precedente è offerto da una recente decisione del Consiglio di Stato a proposito di una pretesa sovrapposizione delle competenze assegnate all’agronomo o all’agrotecnico in quanto iscritti al diverso albo professionale che, facendo leva sull’inciso contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2 della l. n. 3 cit., stabilisce che la relativa elencazione non possa, comunque, pregiudicare l’esercizio di ogni altra attività professionale, in un ambito più esteso, come quello pertinente alla pianificazione, progettazione, manutenzione e gestione delle alberature cittadine, mentre le competenze dell’agrotecnico restano confinate «alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole e zootecniche»7.
Appare, dunque, essenziale non solo la scelta di iscrizione all’albo dei soli laureati, rimuovendo eventuali dubbi sulla equiparazione con il percorso di accesso ad altre professioni che ammettano anche non laureati che siano in possesso del diploma di istruzione superiore ad indirizzo agrario perché, ancor di più, rileva la vicenda della formazione universitaria: destinata a precedere le trasformazioni economiche e a riflettere l’evoluzione delle tecnologie e svincolata, per così dire, da una lista cognitiva dei saperi ripetitivi per proporre le sfide di una sperimentazione continua e spesso imprevedibile.
L’aggiornamento degli obiettivi culturali, dei contenuti disciplinari e delle competenze trasversali non disciplinari richieste per i corsi delle corrispondenti classi di laurea8, consente sicuramente di affinare lo sguardo sul processo di modificazione dei problemi applicativi aziendali oltre che sull’emersione di nuovi criteri di sviluppo integrato dei settori agrario, agroambientale e forestale, consegnando al laureato, che intende affrontare le prove dell’esame abilitante alla professione, di comporre, rappresentare e immaginare come, dopo cento anni, si possa continuare a tirare le fila di ciò che si fa nelle campagne e nei boschi, valorizzando l’interazione delle conoscenze tecniche con la consapevolezza di indirizzo gestionale.
Nel passaggio dalla visuale fondiaria propria della risalente figura dell’agrimensore ad una più moderna, in grado di rendere conto dell’aspetto vitale dei bisogni umani, individuali e collettivi, assolti dal lavoro degli agricoltori, è imposta la responsabilità di diventare interpreti del salto produttivo generato dalle sopravvenute competenze agronomiche e forestali in vista dell’approccio caratterizzante la dimensione territoriale ed ecologica dello sviluppo.
La transizione che stiamo, ancora, attraversando – e che condurrà inevitabilmente ad un modo diverso di produrre – richiede, dunque, nuove carte da giocare in termini di capacità professionale che, se emarginano il lavoro replicativo, concorrono anche a promuovere l’apporto determinante di un lavoro cognitivo che contribuisce a scommettere sul futuro possibile, cambiando l’organizzazione della produzione e migliorando la qualità degli agro-eco-sistemi messi al servizio di beni comuni.
Trascorsi cento anni, il profilo caratterizzante la professione dell’agronomo postmoderno è riposto nell’esperienza di saper marcare la conclusione del progetto di un’agricoltura armonizzata al contesto di vita, capace di valorizzare le singole identità e promuovere lo sviluppo nel rispetto delle differenze.
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1 Il presente scritto costituisce lo sviluppo dell’intervento tenuto al Convegno Centenario dell’istituzione dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Agronomo e di Perito Forestale. Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 (Roma, 28 novembre 2024).
2 Cfr. r.d. 23 dicembre 1866, n. 3452 Che instituisce in ogni Capo-luogo di Circondario un Comizio agrario per l’utilità e l’incremento dell’agricoltura.
3 La successiva disciplina è opera del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3203 Provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un istituto di economia e statistica agraria.
4 Tale ordinamento sostituisce il precedente di cui alla tabella XXI del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652.
5 Cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 1997, oggetto: Ministero dei Lavori Pubblici-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri avverso la delibera di conferimento ad un urbanista dell’incarico di elaborazione di P.G.R. intercomunale.
6 Il punto di vista è il criterio che la Corte Costituzionale, sentenza (12 luglio) 21 luglio 1995, n. 345, in Giur. cost., 1995, I, 2595, individua a proposito della determinazione delle competenze del biologo. Nella sentenza si precisa, tra l’altro, che alla «concorrenza parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali … è, in via di principio, preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all’art. 33, comma 5, Cost. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attualità mista (…) degli ingegneri in scienze forestali nell’ambito di talune sistemazioni montane)».
7 Così Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4520, in www.dejure.it.
8 Cfr. d.m. 16 marzo 2007 Determinazione delle classi delle lauree universitarie e d.m. 16 marzo 2007 Determinazione delle classi di laurea magistrale.