Published: August 8, 2025

Rassegna giurisprudenziale I semestre 2025

a cura di Nicola Lucifero

Index

Agricoltura

Alimentazione

Ambiente

Caccia

Contratti agrari e prelazione

Contributi e agevolazioni

Espropriazione

Impresa

Lavoro e previdenza

Partecipazione

Prelazione agraria

Tributi

Usi civici

Agricoltura

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza, 18/03/2025, n. 2219

Agricoltura – pagamenti – creazione artificiale delle condizioni – revoca

Non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno. L’accertamento della creazione artificiosa delle condizioni per beneficiare delle provvidenze economiche giustifica l’applicazione dell’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009, comportando la decadenza dalla totalità dei contributi erogati per l’annualità in questione.


T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 12/03/2025, n. 487

Agricoltura – Quote latte – Prelievo supplementare – Natura.

Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale.


T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 12/03/2025, n.487

Natura del prelievo supplementare delle quote latte

Agricoltura – Quote latte – Prelievo supplementare – Natura.

Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale.

Alimentazione

CGUE, V Sez., 30 aprile 2025, C-386/23, Novel Nutriology GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb eV.

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafi 1 e 3 – Condizioni specifiche applicabili alle indicazioni sulla salute – Articoli 13 e 14 – Elenco delle indicazioni sulla salute consentite – Articolo 28, paragrafi 5 e 6 – Misure transitorie – Pubblicità che effettua la promozione di un integratore alimentare impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore – Indicazioni sulla salute la cui valutazione è stata sospesa dalla Commissione europea – Applicabilità del regolamento n. 1924/2006

L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che, nell’ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da «sostanze botaniche», ai sensi del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, sia consentito, finché la Commissione europea non abbia portato a termine l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006, come modificato, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute, senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi, a meno che l’impiego di tali indicazioni non sia autorizzato a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento.

Ambiente

CGUE, Grande Sezione, 21 gennaio 2025, C-188/23, Land Niedersachsen contro Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS “MSC Flaminia”

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Direttiva 2006/12/CE – Direttiva 2008/98/CE – Nozione di “rifiuti” – Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento – Articolo 1, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea – Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) – Validità – Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea – Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare – Nozione di “sbarco dei rifiuti” – Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento prevista da tale disposizione, riguardante i rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria avvenuta in alto mare finché non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti, non si applica più ai rifiuti rimasti a bordo di tale nave per essere spediti, insieme alla nave, a fini di recupero o smaltimento, dopo che una parte di tali rifiuti è stata sbarcata in un porto sicuro a fini di recupero o smaltimento; tale interpretazione è conforme all’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 febbraio 1993.


CGUE, VII Sez., 20 marzo 2025, C-809/23, Sumitomo Chemical Agro Europe SAS contro Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) e Compagnie européenne de réalisations antiparasitaires SAS France (CERA).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia).

Rinvio pregiudiziale – Biocidi – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Applicabilità ratione temporis – Norme transitorie – Accesso alle informazioni – Articoli 66 e 67 – Domanda di accesso a una relazione di equivalenza tecnica tra principi attivi contenuti in biocidi redatta dall’autorità competente di uno Stato membro – Tutela degli interessi commerciali – Direttiva 2003/4/CE – Applicabilità ratione materiae – Articolo 4, paragrafo 2 – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell’ambiente”.

1) Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, devono essere interpretati nel senso che:

una domanda di accesso alle informazioni relative a un principio attivo contenuto in un biocida autorizzato e, in particolare, alla sua equivalenza tecnica con un principio attivo approvato, che è stata presentata dopo la data in cui tale regolamento è divenuto applicabile, deve essere valutata alla luce delle disposizioni di detto regolamento, quand’anche una siffatta domanda riguardi un biocida autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o, se del caso, in forza del medesimo regolamento sulla base di un’equivalenza tecnica stabilita da un’autorità competente designata conformemente all’articolo 26 di tale direttiva.

2) L’articolo 66, paragrafo 3, lettera j), del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, deve essere interpretato nel senso che: una volta concessa l’autorizzazione all’immissione sul mercato di un biocida, l’autorità competente non può rifiutare l’accesso richiesto alle informazioni relative ai metodi di analisi che hanno consentito di stabilire l’equivalenza tecnica dei principi attivi contenuti in tale prodotto. Tali informazioni devono essere precise e complete, ma non si estendono ai risultati o alle conclusioni ottenuti a seguito dell’applicazione di tali metodi.

3) L’articolo 67, paragrafo 1, lettera h), l’articolo 67, paragrafo 3, lettera e), e l’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014,devono essere interpretati nel senso che: non rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni la comunicazione di una relazione che stabilisca l’equivalenza tecnica tra un principio attivo contenuto in un biocida autorizzato e un principio attivo approvato, elaborata dall’autorità competente di uno Stato membro in occasione dell’istruzione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto.

4) L’articolo 66 del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, deve essere interpretato nel senso che: esso non definisce un regime specifico ed esaustivo di accesso alle informazioni detenute dalle autorità competenti di uno Stato membro relative ai biocidi e, in particolare, all’equivalenza tecnica tra il principio attivo ivi contenuto e un principio attivo approvato, tale da escludere l’applicazione, da parte di dette autorità, delle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

5) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», ai sensi di tale disposizione, non è, in linea di principio, applicabile alle informazioni contenute in una relazione redatta dall’autorità competente di uno Stato membro a seguito della valutazione dell’equivalenza tecnica di un principio attivo, contenuto in un biocida autorizzato, con un principio attivo approvato.

5) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente», ai sensi di tale disposizione, non è, in linea di principio, applicabile alle informazioni contenute in una relazione redatta dall’autorità competente di uno Stato membro a seguito della valutazione dell’equivalenza tecnica di un principio attivo, contenuto in un biocida autorizzato, con un principio attivo approvato.


Cassazione Penale, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 12514

Inquinamento ambientale – Prova del danno – Condotte riparatorie

L’art. 452-bis c.p. individua un reato di danno, la cui prova non richiede l’espletamento di accertamenti tecnici, essendo sufficiente il riscontro empirico delle conseguenze negative della condotta. L’attenuante del ravvedimento operoso può essere integrata solo da condotte riparatorie che si siano tradotte in un concreto aiuto all’ambiente.


Cassazione Civile, sez. I, 13 marzo 2025, n. 6675

Sanità pubblica – Igiene del suolo e dell’abitato – Danno ambientale – Nozione – Commissione di un reato a protezione dell’ambiente – Necessità – Esclusione

1) La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall’art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell’ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un’alterazione di quest’ultimo, desumibile dall’insieme delle regole dell’ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all’illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose. 

2) In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili ratione temporis nell’art. 2043 c.c., anziché nell’art. 18 della l. n. 349 del 1986, il comportamento idoneo ad integrare l’illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell’ambiente (non richiedendosi anche la violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, secondo le previsioni della suddetta lex specialis), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.


Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11723

Consorzio – piano di classifica – inclusione – benefici – esclusione – onere della prova.

L’adozione del piano di classifica delle opere di bonifica da parte del consorzio genera una presunzione juris tantum di vantaggiosità per i fondi inclusi nel perimetro del comprensorio, che può essere superata dal proprietario attraverso prova contraria. L’onere della prova del beneficio specifico incombe sul consorzio solo in caso di specifica impugnativa del piano di classifica da parte del consorziato. Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse, essendo evidente che i fondi difesi da tali opere acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse.


Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 68

Legittimo il divieto della giunta regionale di realizzare impianti eolici vicino a un sito Natura 2000 di importanza comunitaria

È legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l’amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi considerare illegittimo l’operato della regione stessa nel momento in cui essa, sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato.


Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 483

Ambiente – Danno ambientale – Principio ‘chi inquina paga’ – Fallimento – Curatore – Applicabilità – Limiti

Il principio ‘chi inquina paga’ non vale ad esonerare la curatela fallimentare dagli obblighi di ripristino e di smaltimento dei rifiuti. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, infatti anche quando non prosegue l’attività̀ imprenditoriale, non può̀ evidentemente avvantaggiarsi dell’esimente di cui all’art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività̀ imprenditoriale dell’impresa cessata. Nella qualità̀ di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò̀ senz’altro obbligato a metterli in sicurezza ed a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.


Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 1568

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Valutazioni – Sindacabilità – Limiti

Le valutazioni sottese al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche in materia ambientale, connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici.


Consiglio di Stato, sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3465

Ambiente – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Procedimento – Conclusione -Termini – Natura

L’art. 8, comma 1, d.lg. n. 152 del 2006 non può essere inteso come una deroga al principio della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.


T.A.R. Ancona (Marche) sez. II, 12 marzo 2025, n. 165

Ambiente – Autorizzazione paesaggistica – Disparità di trattamento – Limiti

L’illegittimità per disparità di trattamento in materia paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione.


Corte Appello Napoli, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 15807

Il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, previsto dall’art. 69 c.p. mira a realizzare una valutazione complessiva del fatto delittuoso e della personalità del reo, garantendo la proporzionalità tra reato e pena

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze di reato, l’art. 69 c.p. impone una valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo, al fine di determinare una pena proporzionata. Qualora concorrano circostanze aggravanti soggette a comparazione e circostanze “privilegiate” che la escludono, le attenuanti devono essere preliminarmente confrontate con le prime. In caso di equivalenza, si applica la pena prevista per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”.


Tribunale Frosinone, 15 gennaio 2025, n. 50

Reati ambientali e responsabilità penale: delega ai dipendenti

In materia di reati ambientali, la responsabilità penale per violazioni connesse alla gestione di un’impresa grava sui soggetti titolari di poteri decisionali e di spesa. La delega di funzioni, per essere valida ed efficace, deve essere espressa, inequivoca e conferire reali poteri di gestione. In assenza di specifiche deleghe o poteri societari formalmente attribuiti, un dipendente privo di ruoli dirigenziali non può essere ritenuto penalmente responsabile per le violazioni ambientali dell’azienda.

Caccia

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza, 23/01/2025, n. 8863

Caccia – Contravvenzione di uccellagione – Detentore di esemplare di fauna selvatica – Dimostrazione della sua provenienza non illegittima – Onere della prova – Indicazione

In tema di reati venatori, il detentore di un esemplare di fauna selvatica è tenuto a dimostrarne la provenienza non illegittima per escludere la propria responsabilità in ordine alla contravvenzione di uccellagione, di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, incombendo su di lui, e non sulla pubblica accusa, l’”onus probandi”, posto che la regola generale sancita dall’art. 21, comma 1, lett. e), della legge citata è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Contratti agrari e prelazione

Corte d’Appello L’Aquila, Sentenza, 21/02/2025, n. 231

Prelazione – qualifica affittuario – prova

In tema di contratti agrari, la prova della qualità di affittuario dei fondi rustici non può essere offerta mediante testimonianza qualora il valore del canone ecceda il limite fissato dall’art. 2721 c.c., salvo la discrezionalità del giudice di ammettere tale prova in deroga al limite fissato dalla norma


Corte d’Appello Genova, Sez. III, Sentenza, 18/01/2025, n. 67

Prelazione – riscatto – condizioni – onere della prova

In materia di prelazione agraria e retratto agrario, il diritto di riscatto del coltivatore diretto può essere esercitato solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalle normative specifiche (art. 8 L. n. 590 del 1965 e art. 7 L. n. 817 del 1971), inclusi la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti, il possesso della forza lavorativa adeguata, e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente. Il soggetto che agisce per il riscatto agrario è tenuto a fornire la prova delle condizioni positive e negative previste dalla legge.

Contributi e agevolazioni

CGUE, VII sez., 13 febbraio 2025, C-625/23, Società Agricola Circe di OL Società Semplice contro ST e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articolo 33 – Regolamento (CE) n. 795/2004 – Diritti all’aiuto – Ammissibilità al beneficio dell’aiuto – Articolo 15 – Nozione di “scissione” – Riduzione di superfici agricole dopo l’assegnazione provvisoria dei diritti all’aiuto – Rilevanza di tale riduzione ai fini dell’assegnazione definitiva dell’aiuto

L’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «scissione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una situazione in cui operazioni giuridiche connesse avvenute tra diversi agricoltori nel corso del periodo di riferimento, che includono una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l’insieme di tali superfici siano attribuiti a due nuovi agricoltori distinti, anche qualora una simile situazione non costituisca una «scissione» ai sensi del diritto societario dell’Unione e, in particolare, della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.


CGUE, VI Sez., 20 marzo 2025, C-116/24, Porcellino Grasso SRL contro Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e a.

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Misure di sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzione di tali pagamenti da parte delle autorità nazionali senza aspettare una decisione definitiva della Commissione europea – Incidenza della scadenza del termine impartito per modificare tale programma e delle decisioni della Commissione che approvano o modificano detto programma – Assenza di contraddizione tra una sentenza della Corte e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Responsabilità dello Stato membro di cui si tratta in caso di violazione del diritto dell’Unione.

1) L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2006 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti europea, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la Romania per il periodo di programmazione 2007-2013, come approvato e modificato da decisioni della Commissione europea, laddove detto programma non poteva più essere riveduto né modificato alla data della constatazione di tali errori. Le considerazioni esposte dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T 33/21, EU:T:2023:5), sono irrilevanti al riguardo.

2) Il principio di responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione non trova applicazione qualora le aliquote di sostegno relative a aiuti finanziari concessi in forza di un programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano state determinate in modo non conforme al diritto dell’Unione e i beneficiari degli aiuti in parola abbiano ottenuto pagamenti a titolo di questi ultimi, calcolati sulla base di tassi rettificati, conformi a tale diritto.


CGUE, VII sez., 10 aprile 2025, C-657/23, M. K. contro Ministerstvo zemědělství

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Articolo 54 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 3 – Recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione – Termine di prescrizione – Termine ordinatorio.

L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità.


Cassazione Civile, sez. II, 18 marzo 2025, n. 7196

Nelle relazioni finanziarie tra agricoltori e l’Amministrazione, è ammissibile la compensazione atecnica tra contributi PAC e debiti per quote latte

Nel contesto dei rapporti finanziari tra agricoltori e l’Amministrazione in relazione ai contributi derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea e ai debiti connessi al prelievo supplementare per le quote latte, emerge il principio di ammissibilità della compensazione impropria o atecnica. Tale meccanismo si concretizza quando, pur in assenza di una connessione giuridica diretta tra le due posizioni creditorie, si procede alla loro estinzione reciproca. Affinché la compensazione sia operante, è necessario che il controcredito vantato dall’Amministrazione sia caratterizzato da certezza e liquidità, elementi che devono essere valutati dai giudici di merito e che non sono suscettibili di censura in sede di legittimità.

Espropriazione

Cassazione Civile, sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4673

Calcolo dell’indennità aggiuntiva per espropriazione di area coltivata: sul valore del soprassuolo e dei frutti pendenti

Ai fini del calcolo dell’indennità aggiuntiva di cui ex artt. 40 e 42 d.P.R. n. 327/2001, ovvero spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, deve tenersi conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo. È esclusa la possibilità di determinare tale indennità sulla sola base del valore tabellare previsto per i suoli agricoli e per quelli non aventi vocazione edificatoria, trattandosi di un criterio di computo astratto, che non soddisfa il requisito del «ragionevole legame» con il valore di mercato del bene, ponendosi dunque in contrapposizione con il concetto di «serio ristoro» di cui all’art. 42 Cost.


Cassazione Civile, Sez. Un., 22 gennaio 2025, n. 1625

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa: determinazione e criteri – Fondo ricompreso in area naturale protetta – Vincoli ambientali ablativi delle facoltà del diritto dominicale – Domanda di indennizzo ex art. 15 l. n. 394 del 1991 – Giurisdizione del g.o. – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un’area naturale protetta invoca la liquidazione dell’indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell’imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l’esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all’art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l’impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale). 

Impresa

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 24/01/2025, n. 1718

Concordato preventivo – privilegio – conferimento

Per beneficiare del privilegio previsto dall’art. 2751-bis c.c., è necessario non solo provare che il latte o i prodotti agricoli venduti siano stati conferiti dai soci, ma in caso contrario, dimostrare il nesso di strumentalità delle operazioni di acquisto da terzi con la finalità mutualistica della cooperativa. In mancanza di tale prova, il credito non può essere considerato privilegiato.


Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 14/05/2025, n. 12949

Consorzio – amministratori – responsabilità – azione

L’art. 2608 cod. civ. preclude la possibilità che il consorzio stesso possa esercitare un’azione di responsabilità verso i propri amministratori, attribuendo esclusivamente ai consorziati il potere di agire per il risarcimento dei danni derivanti da condotte degli amministratori, secondo le norme del mandato, preservando così la tutela degli interessi individuali rispetto al fondo consortile.

Lavoro e previdenza

CGUE, X Sez., 8 maggio 2025, Cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24, L.T. s.s., A.M., XXX, c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Ambito di applicazione – Nozione di “condizione di impiego” – Operai agricoli a tempo determinato – Contributi previdenziali calcolati in funzione delle retribuzioni – Retribuzioni degli operai agricoli a tempo determinato stabilite in funzione delle ore di lavoro giornaliere prestate – Retribuzioni degli operai agricoli a tempo indeterminato stabilite in funzione di un orario di lavoro giornaliero forfettario

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 70/1999/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, che impiegano operai agricoli a tempo determinato, al fine di finanziare prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario, come fissato dal diritto nazionale, a prescindere dalle ore effettivamente prestate.

Partecipazione

CGUE, X Sez., 6 marzo 2025, C-41/24, Waltham Abbey Residents Association contro An Bord Pleanála e a.

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Progetti rientranti nell’allegato II – Lavori di pianificazione urbana – Articolo 4, paragrafi 4 e 5 – Obblighi del committente e dell’autorità competente qualora lo Stato membro interessato decida di richiedere la determinazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per tali progetti – Presa in considerazione delle osservazioni presentate da terzi da cui risulti un impatto potenziale del progetto in questione su una specie animale soggetta alla rigorosa tutela prevista dall’articolo 12 della direttiva 92/43/CEE

L’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, dev’essere interpretato nel senso che: nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura di verifica preliminare condotta ai sensi di tale disposizione, un terzo abbia fornito all’autorità competente elementi oggettivi in merito a un potenziale impatto ambientale significativo di tale progetto, in particolare su una specie protetta ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, tale autorità deve chiedere al committente di fornirle informazioni supplementari e tenerne conto prima di decidere se una valutazione d’impatto ambientale sia necessaria o meno per detto progetto. Per contro, nell’ipotesi in cui, nonostante le osservazioni presentate a detta autorità da tale terzo, si possa escludere, sulla base di elementi oggettivi, che tale progetto possa avere un impatto ambientale significativo, la stessa autorità può decidere che una valutazione d’impatto ambientale non è necessaria, senza che essa sia tenuta a chiedere al committente di fornirle informazioni supplementari.


Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 68

Coinvolgimento degli attori economici e sociali per l’introduzione delle misure di conservazione in materia ambientale

L’art. 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata dalle regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati e che si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati.

Prelazione agraria

Corte Appello Napoli, sez. IV, 12 aprile 2025, n. 1871

Prelazione agraria del confinante

In tema di prelazione agraria spettante al proprietario coltivatore diretto confinante, l’insediamento stabile di un affittuario coltivatore diretto sul fondo oggetto di vendita, anche in base a contratto non registrato o privo di data certa, costituisce causa ostativa all’esercizio del retratto. Ciò che rileva è l’effettiva, concreta e abituale attività di coltivazione, anche desumibile da elementi presuntivi, documentali e testimoniali.


Tribunale Ferrara, 13 maggio 2025

Preliminare di vendita e clausole inopponibili al prelazionario agrario

Qualora a seguito della stipula di un preliminare di vendita il titolare del diritto di prelazione agraria, ex art. 8 l.n. 590/1965, eserciti il suo diritto subentrando al promissario acquirente, il prelazionario non è tenuto ad onorare obbligazioni estranee alla causa astratta del contratto di compravendita in virtù di clausole negoziali poste nel preliminare nell’interesse delle altre parti o abusivamente inserite per danneggiarlo o pregiudicarne la libera determinazione di esercizio del diritto.

Tributi

Cassazione Civile, sez. trib., 11 gennaio 2025, n. 719

Imposte in genere – Esenzioni ed agevolazioni – Agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 – Ambito di applicazione – Terreni e relative pertinenze – Distinzione tra pertinenza civile e pertinenza fiscale – Conseguenze

In tema di agevolazione per la piccola proprietà contadina, prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, la nozione fiscale di pertinenza dei terreni agricoli differisce da quella civile, in quanto, prevalendo nella prima una visione economico-funzionale, il rapporto di pertinenzialità si configura in funzione dell’attività di impresa, tale da ricomprendere tutti i fabbricati funzionali all’attività agricola e alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell’azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. 


Cassazione Civile, sez. trib., 18 febbraio 2025, n. 4164

Reddito agricolo forfetario – Attività art. 2135 c.c.

Nell’ambito delle attività agricole, la legge prevede che la quantificazione forfetaria del reddito si fondi sulla riconducibilità delle operazioni effettuate alle categorie di attività esplicitamente elencate e descritte dall’art. 2135 c.c. Risultano quindi connesse all’impresa agricola quelle attività che si rapportano direttamente alla manipolazione, alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali. Sono comprese anche le attività che comportano l’offerta di beni e servizi sfruttando prevalentemente le attrezzature o le risorse aziendali abitualmente impiegate nell’attività agricola, così come quelle finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, incluse le attività di accoglienza e ospitalità qualificate dalla legge. L’individuazione del perimetro di applicabilità del regime forfetario per le attività agricole esige un’interpretazione che integri le disposizioni tributarie con le normative civilistiche, assicurando che l’applicazione della misura forfetaria sia coerente con la natura e la sostanza delle attività realmente svolte dall’imprenditore agricolo.


Cassazione Civile, sez. trib., 23 febbraio 2025, n. 4735

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) – Oggetto dell’imposta – Redditi diversi – Operazioni speculative – Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola – Plusvalenze tassabili ex art. 81 t.u.i.r. – Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 – Perizia sul valore asseverata in data successiva all’accertamento notificato – Utilizzabilità – Esclusione – Fondamento

In tema di imposte sui redditi, la determinazione delle plusvalenze, di cui all’art. 81, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001, non può avvenire assumendo come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata asseverata in data successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, poiché contrario alla finalità della norma, volta ad assicurare al contribuente un regime opzionale più favorevole, con riferimento all’anno d’imposta, entro il termine effettivamente previsto dalla norma primaria.


Cassazione Civile, sez. trib., 22 marzo 2025, n. 7664

Imposta reddito persone fisiche (I.r.p.e.f.) – Redditi agrari – Reddito agrario – Attività agricole connesse – Condizioni – Limiti

In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime ex art. 34 TUIR si applica alle “attività agricole connesse”, in base alla definizione di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., purché ricorrano i presupposti previsti dall’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR e “nei limiti della potenzialità del terreno” di cui all’art. 32, comma 1, TUIR, nel testo vigente ratione temporis


Cassazione Civile, sez. trib., 7 marzo 2025, n. 6172

Contratti agrari – Piccola proprietà contadina – Agevolazioni tributarie – --- Agevolazioni tributarie – Imprenditore agricolo professionale – Società agricole – Qualifica iap – Condizioni – Limitazione di cui all’art. 1, comma 3 bis, d.lgs. n. 99 del 2004 – Ambito di applicazione – Riferibilità alle sole società di capitali – Fondamento

Imposte in genere – Esenzioni ed agevolazioni – Agevolazioni varie – In genere.

Le agevolazioni tributarie dell’imprenditore agricolo professionale (cd. IAP) si estendono alle società agricole, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la limitazione di cui al comma 3-bis, quale deroga alla rilevanza delle attività dell’amministratore per la qualifica di IAP, al fine di contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP “itinerante” (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche a quelle di persone, giacché per queste ultime la responsabilità solidale e illimitata del socio IAP per le obbligazioni sociali è idonea ad arginare tale abuso. 

Usi civici

Cassazione Civile, sez. trib., 12 gennaio 2025, n. 769

Usi civici – Accertamento – Terra facente parte di un demanio universale – Presunzione di demanialità – Sussistenza – Prova contraria – Oggetto ed onere

In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.


Cassazione Civile, Sez. Un., 15 gennaio 2025, n. 1008

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Usi civici – Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – Oggetto – Fattispecie

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l’accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell’Università agraria, escludendo la configurabilità di un’inammissibile iniziativa officiosa nell’ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione). 


Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza, 29/01/2025, n. 2139

Demanio e patrimonio dello stato e degli enti pubblici – usi civici – imposte e tasse in genere – avviso di accertamento

I terreni gravati da usi civici di bosco e pascolo permanente, facenti parte del patrimonio demaniale dell’ente territoriale ai sensi dell’art. 826 c.c., sono soggetti al pagamento della TOSAP in quanto beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.


Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 31/01/2025, n. 2295

Usi civili – procedimento civile – Legittimazione attiva e passiva

Nelle comunioni familiari montane, come le Regole, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da atti gestori o deliberativi illegittimi spetta esclusivamente alla collettività stessa rappresentata dall’organizzazione sociale, non ai singoli soci. Solo l’assemblea dell’ente può adottare le decisioni relative alle azioni di responsabilità contro gli amministratori o i regolieri.


Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza, 15/02/2025, n. 3861

Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici – usi civici – prova in genere in materia civile – onere della prova

I terreni comunali gravati da usi civici, destinati a bosco o pascolo permanente, rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune e sono assoggettati alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). In tali casi, è onere del contribuente dimostrare la sdemanializzazione dei beni per sottrarli alla tassazione.