Received: September 16, 2025; Accepted: October 27, 2025; Published: December 19, 2025

La figura e il percorso di Giovanni Rosadi

Roberto Balzani

Department of History and Cultures, University of Bologna, Italy

E-mail: roberto.balzani@unibo.it

Abstract. Giovanni Rosadi, MP and statesman of liberal Italy, was the main architect of the first laws on landscape protection between 1905 and 1922. This essay reconstructs his work as a writer and legislator, focusing in particular on the cultural context of the time and the opportunities that Rosadi exploited to implement his policies.

Keywords: cultural heritage, nation building in XXth century Italy, Giovanni Rosadi, landscape protection in modern Italy



Giovanni Rosadi, nato a Lucca nel 1862 ma fiorentino di adozione, avvocato, figlio di avvocato, e politico di prim’ordine nell’Italia giolittiana e principale promotore parlamentare delle leggi di tutela del patrimonio culturale, non ha meritato neppure una voce sul Dizionario Biografico degli Italiani1. Eppure, la sua figura ed il suo percorso, a distanza di un secolo dalla morte (1925), continuano ad apparire emblematici di una temperie culturale fra le più rilevanti ed originali dell’Italia unita.

Rosadi, consigliere comunale a Firenze dal 1895 al 1898, approda a Montecitorio in occasione di una elezione suppletiva tenutasi il 6 settembre 1903, quando ha da poco passato i quarant’anni anni. Vi resterà fino al 19242. È un radicale, cioè appartenente ad un “partito positivo” e progressista, allora tecnocratico, senza pregiudiziali antimonarchiche, modernizzatore3. S’impone nel prestigioso collegio uninominale di Firenze II (S. Giovanni), quello che era stato di Bettino Ricasoli: la platea dei suoi elettori è composta da 5.000 persone, molti di ceto medio-alto, ma votano in 2.600-2.700. Ci resterà fino al fascismo. I suoi temi preferiti sono quelli più tipicamente giuridici, e poi soprattutto la pubblica istruzione, la cultura e le belle arti. Le belle arti non muovono le masse e sono appannaggio di una schiera piuttosto ristretta di parlamentari, provenienti da “città d’arte” per lo più (Venezia, Firenze, Ravenna, Roma), là dove, accanto al patrimonio, esistono interessi tangibili, mediati da collezionisti, antiquari, funzionari pubblici, accademici. Il mondo di riferimento di Rosadi è naturalmente colto, borghese e aristocratico. Per questo, egli non ha dubbi ad appoggiare l’Unione radicale fiorentina, che nel 1904 viene espulsa dal partito perché antisocialista e contraria agli accordi con gli altri movimenti di Estrema sinistra, in previsione dei “blocchi popolari”. I radicali, a Firenze, finiscono per spaccarsi e Rosadi, nel 1909, correrà nel collegio contro il socialista Corsi, agevolmente superato col 63% dei voti. Nel 1913, da radicale ormai stabilmente inserito nella compagine liberal-moderata giolittiana, confermerà il seggio con oltre il 60% dei suffragi4. Nel 1919, introdotta la proporzionale, si presenta nella lista liberale, che nella circoscrizione ottiene il 14-15%; ma trionfatore è, per la prima volta, il Partito socialista. Rosadi è eletto con Dino Philipson, e fa il pieno delle preferenze a Firenze città. Egli rappresenta l’anima più governativa, risultata ancora prevalente di misura a livello nazionale. Nel 1921 riesce ad essere inserito fra i candidati del Blocco Nazionale sponsorizzato da Giolitti, insieme con fascisti e combattenti, che lo tollerano obtorto collo. Ce la fa di nuovo, ma questa volta arriva quarto su quattro eletti5. Sottosegretario al ministero dell’Istruzione pubblica con Salandra (1914-16), torna a ricoprire la carica, questa volta come Sottosegretario allo stesso ministero, ma destinato alle antichità e belle arti prima con Nitti (negli ultimi giorni del governo, fra maggio e giugno 1920, sostituendo Pompeo Molmenti6), poi con Giolitti (1920-21) e con Bonomi (1921-22). Nel settembre 1924 viene nominato senatore. Giura il 28 gennaio 1925, ma il 4 aprile muore. Questa, in sintesi, la sua più che onorevole carriera di deputato e di uomo di governo, mai completamente separata dal contesto fiorentino.

Le riflessioni che seguono muovono da un’idea di ricerca, avviata ormai molti anni fa: e cioè che, per riuscire a venire a capo dei successi e dei limiti del primo ciclo protezionista, in relazione al patrimonio, nel nostro Paese (1902-39), occorra seguire non solo il dibattito ideale e pubblico (sovente ipertrofico e ripetitivo), ma le dinamiche umane e burocratiche sviluppatesi all’interno delle istituzioni parlamentari e del governo. Sappiamo tutti, per esperienza, che la principale risorsa della burocrazia è la resilienza, sovente trasformata in potere, ora ostativo, ora abilitante. Ebbene, anche nel caso del patrimonio, e del patrimonio naturale, paesaggistico e panoramico, è possibile dipanare il filo della storia seguendo questo itinerario: che in parte risente di condizioni ambientali esterne favorevoli o meno, in parte è autogenerato ed autoreferenziale. E che, in ogni caso, vive di cronologie, talvolta di anacronismi, del tutto propri.

Il protagonista della prima fase protezionista è Corrado Ricci, dal 1906 direttore generale alle antichità e belle arti7. In lui sono compresenti diverse preziose abilità: da un lato, egli ha imparato bene la disponibilità carducciana alla “lezione facilitata”, alla narrativa del patrimonio, anche se – data la sua più modesta caratura intellettuale – gran parte delle sue energie sono andate poi concentrandosi sull’attivazione dei media e sull’innesco dei processi di ripetizione (sui giornali, nell’editoria, tramite conferenze, ecc.), ai quali il “vate”, viceversa, non ha avuto necessità di riservare particolare attenzione. Dall’altro, egli è, sì, partito dalle parole, ma poi, in virtù della sua professione, è approdato alle “cose”, ossia a quei beni fisici, materiali, che danno sostanza alla memoria culturale. In terzo luogo, egli è un grand commis d’état dotato di singolare autonomia rispetto al ceto politico giolittiano in virtù delle sue incontestabili capacità di comunicatore; la qual cosa rende possibile non solo un percorso di legittimazione personale, ma anche un impegno di più largo respiro a favore del patrimonio, a partire dalla trasformazione della domanda di tutela emergente da gruppi organizzati della società civile in leggi e regolamenti8. La reificazione dell’imponente macchina identitaria allestita dall’élite colta nella seconda metà dell’Ottocento sulla scorta di Giosue Carducci, può dirsi – quindi – il rilevante compito storico assolto da Corrado Ricci all’inizio del XX secolo.

Carducci ha testimoniato, con la chiesa di Polenta, “salvata” dalla sua ode, in che misura l’inserimento di un bene “cantato” all’interno del patrimonio culturale nazionale riconosciuto e certificato possa rivelarsi decisivo ai fini della tutela. Senza i versi del “vate”, nessun restauro davvero significativo. Alcuni anni più tardi, nel 1905, l’operazione si ripete, ancora in Romagna, con la leggina sulla pineta di Ravenna9. Anche in questo caso, il fluido letterario – da Dante a Boccaccio, a Byron – alimenta una turbina per la produzione di energia: energia tradotta in politiche per il trapianto della pineta-immagine, della pineta-logo, della pineta-skyline sui “relitti marini” liberati dalle acque. La legge 16 luglio 1905, n. 411, considerata l’incunabolo dei successivi provvedimenti a favore delle “bellezze naturali”, non presenta, in realtà, nulla di ambientale o di ecologico nel senso moderno del termine: la foresta da preservare è in primo luogo un prodotto culturale, non un bene circoscrivibile con esattezza; al punto che essa potrebbe ricrescere pure là dove non si è storicamente mai sviluppata, in virtù della sua intrinseca aderenza – verrebbe da dire metafisica – al genius loci ravennate. Ricci, del resto, lo ha scritto con chiarezza su «Emporium» proprio in quell’anno: il tipico paesaggio italiano è naturaliter antropizzato. Di più: è uno spazio già da lunga pezza manipolato ideologicamente da osservatori locali e da viaggiatori; è un mosaico le cui tessere, talora sbiadite, devono essere rinfrescate, ora tutelando, ora restaurando vigorosamente. Non a caso, insieme con la pineta di Ravenna, Ricci cita la cascata delle Marmore e le mura di Lucca quali esempi di “bellezze naturali”: tutte opere d’arte di cui si conoscono i geniali creatori10.

C’è un periodo, durato un quadriennio, nel corso del quale pare possibile passare dalla salvaguardia per via eccezionale alla tutela organizzata delle “bellezze naturali” attraverso una legislazione uniforme11. I parlamentari francesi, sul finire di aprile del 190612, sono riusciti a varare un provvedimento che, per quanto di problematica attuazione, stabilisce tuttavia regole abbastanza precise per il classement di proprietà fondiarie d’interesse paesaggistico. E’ vero che, nel caso d’Oltralpe, hanno giocato un ruolo non secondario i potenti regionalismi che ancora attraversano la Repubblica (e basti ricordare il macroscopico fenomeno del félibrige per tutti13): ma non v’è dubbio che all’origine della normativa debba essere collocata la preoccupazione di strutturare, attraverso una rete riconosciuta di stereotipi, frutto di una mediazione fra centro e periferia, il “volto amato della patria”. In Italia, l’eco delle deliberazioni di aprile rimbalza in un Parlamento impegnato, mercé la commissione Codronchi, a definire l’armatura di una nuova legge generale sulle belle arti, dati i limiti evidenti e la sostanziale inapplicabilità della precedente normativa del 1902. L’onorevole Giovanni Rosadi, che in maggio redige la relazione conclusiva, autentico palinsesto di tutte le successive riflessioni sul patrimonio formulate in età liberale, ha deliberatamente escluso la citazione delle “bellezze naturali” dall’art. 1, che definisce l’oggetto della legge, sostenendo che esse vi sono comprese sulla base dell’interpretazione autentica del generico termine “cose”, riscoperto appositamente per offrire alla tutela il massimo raggio d’azione possibile. Rosadi teme, a ragione, che il Senato, baluardo dei difensori strenui del diritto di proprietà, potrebbe eccepire, circa i paesaggi, che la parola resta indefinita; che la sproporzione fra i mezzi a disposizione del ministero per acquistare beni in pericolo e il valore di cospicue tenute, renda la sola evocazione delle “bellezze naturali” ridicola; che, infine, si dovrebbero circoscrivere maggiormente le “cose”, facendo risaltare quelle individue, rispetto a insiemi difficili da percepire. Il nodo dell’individualità del bene, desunto per analogia dall’architettura della legge, calibrata del resto sugli oggetti storico-artistici ed archeologici, cozza con tutta evidenza contro la necessità, nel caso dei paesaggi, di ricorrere a strumenti di percezione e di valutazione più duttili e sofisticati. Meglio, quindi, rendere il riferimento implicito, confidando per il resto nella disattenzione delle commissioni parlamentari destinate a rivedere l’articolato: sarà la giurisprudenza a sperimentare sul campo l’espansione potenziale della norma.

È noto14 – e perciò sarà qui sufficiente riprendere per sommi capi i termini di quel dibattito -, che Luigi Rava, giunto alla Minerva nell’estate del 1906, la pensa diversamente: egli, che ha firmato la leggina del 1905 (il cui testo peraltro è ancora una volta opera di Rosadi), non vorrebbe perdere l’occasione per ergersi a difensore delle “bellezze naturali”, anche per riscuotere il dividendo politico prodotto dal consenso del cospicuo associazionismo “protezionista” borghese, in quel momento in crescita. Di qui la decisione di esplicitare, all’art. 1, il riferimento ai “giardini”, alle “foreste”, ai “paesaggi”, alle “acque” e a “tutti quei luoghi ed oggetti naturali che abbiano l’interesse sopraccennato [cioè storico-artistico, ecc.]”. “Io temo assai – osserva nella relazione del 1° dicembre 1906, che dà il via all’iter legislativo – che, malgrado questo autentico commento dell’articolo [quello, cioè, consegnato da Rosadi all’allegato alla relazione ad illustrazione dell’articolato: quasi l’esplicitazione in forma letteraria della volontà del legislatore], possa da taluno venirsi a una contraria conclusione e sostenere che le foreste, i giardini, i paesaggi non sono cose che abbiano mai interesse storico, archeologico o artistico. Ond’è che ad evitare ogni pericolo di interpretazione restrittiva, propongo che sia in modo chiaro espresso ciò che la commissione intendeva implicitamente affermare”15. Un’operazione di allargamento significativo del fronte della tutela, che a Montecitorio si ritiene opportuno sostenere con un istituto tratto dalla tradizione romana ma integralmente riveduto in funzione dei nuovi processi di partecipazione democratica, l’actio popularis, in base al quale singoli cittadini o liberi sodalizi legalmente riconosciuti potrebbero “agire in giudizio nell’interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della nazione contro i violatori” della legge (art. 37 del testo licenziato dalla Camera): una specie di class action ante litteram16.

Il radicalismo del ministro, che farà gridare al “socialismo” tanta parte del mondo degli antiquari e dei collezionisti17, è in realtà chiaramente ispirato ad una filosofia nazionalista ed “attivista”, che compie sui beni culturali le sue prime prove prima di passare a temi più sostanziosi: la patrimonializzazione di una quota significativa della tradizione italiana risponde ad un ruolo più marcato dello stato, mentre evoca un sacrificio da parte dei proprietari privati, in nome della patria.

Il paesaggio, così come il riferimento ad una riconosciuta militanza dalla parte delle belle arti, viene rapidamente escluso dal perimetro che l’Ufficio centrale del Senato intende porre alla normativa; e costituisce, anzi, una merce di scambio fra la Camera Alta e il ministero nella prospettiva di un testo finale in grado d’incorporare la riforma che, in quel momento, più sta a cuore al governo e ai suoi tecnici: la possibilità d’impedire l’esportazione di “cose” di rilevante pregio storico-artistico, archeologico, ecc., senza che ciò comporti l’obbligo contestuale di esercitare, da parte dell’amministrazione, il diritto di prelazione. Ricci, direttore generale, cerca invano di riscrivere e di circoscrivere gli articoli che si riferiscono alle “bellezze naturali”, limitandole a luoghi ben identificabili, come le ville e i giardini: nulla da fare. Per il paesaggio bisogna attendere18. Il 30 marzo 1909, il ministro, presentando di nuovo alla Camera il testo della legge ad inizio legislatura con gli emendamenti già apportati dalle due Camere in vista di una rapida approvazione (che in effetti giungerà a giugno), compie una breve cronistoria del travagliato iter del paesaggio:

“Per la tutela delle bellezze naturali l’Ufficio Centrale del Senato ha fatto questione non di principii ma di sede. È parso che il terzo comma dell’articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera non avesse uguale ripercussione nelle successive disposizioni e, mentre nuoceva alla generale simmetria del progetto, non fosse idoneo ai fini che si proponeva; fini che per la specialità loro richiedono specialità di norme. […]. Ma da un lato la varietà delle cose enumerate in quell’articolo, dall’altro il fatto che recentemente in Francia si era provveduto con legge speciale sulla materia fece richiedere a molti, anche fra coloro che di una tutela delle bellezze naturali in Italia sentono la necessità e l’urgenza, di statuire su questo punto con legge apposita. Il tema fu pure dibattuto al recente secondo congresso pei paesaggi e monumenti pittoreschi d’Italia promosso dalla Associazione nazionale per i paesaggi e i monumenti pittoreschi, e tenuto a Torino nel novembre 1908”19.

Rava fa buon viso a cattivo gioco ed ha comunque il merito di aver condotto in porto, in circa due anni e mezzo, un’impresa del cui successo molti hanno dubitato; Rosadi, viceversa, non si dà per vinto, e già nel 191020, anche grazie ad una crescente pressione dell’associazionismo (Associazione nazionale per i paesaggi e i monumenti pittoreschi d’Italia, TCI, CAI, Pro Montibus et Sylvis, ecc.) torna alla carica con un proprio progetto, ritagliato accuratamente sul “volto amato della patria”. Le caratteristiche principali sono: il classement per individuare e notificare l’interesse, la costituzione di una commissione ministeriale mista per vegliare sull’esecuzione e sull’osservanza della legge (formata da rappresentanti dei ministeri della Pubblica istruzione, dell’Agricoltura e dei Lavori pubblici, un professore di storia dell’Università di Roma, il capo-forestale e tre componenti del Consiglio superiore di antichità e belle arti) e la facoltà di esproprio sulla base della legge 1885 e non di quella del 1865. Ma a Montecitorio, questa volta, non trova interlocutori sufficientemente sensibili, anche per l’obiettiva difficoltà di disciplinare una materia strettamente connessa con lo sviluppo urbano, interferente con i piani comunali, e con interessi ben più corposi di quelli dei singoli proprietari-collezionisti21. Ricci è convinto, e lo sarà fino alla morte, che proprio da lì, invece, si debba partire: ché se l’esportazione di un pezzo pregiato del patrimonio storico-artistico o archeologico depaupererebbe il paese, ma non impedirebbe la conservazione e la fruizione dell’opera d’arte in un altro contesto, la distruzione di un paesaggio sarebbe viceversa irrecuperabile: “Ho sempre detto e ripeto: un quadro, anche esulando d’Italia, resterà e sarà ugualmente conservato all’ammirazione degli amatori […] mentre il monumento trascurato perirà per tutti”22. Il paesaggio monumentalizzato – Ricci si riferisce nel caso specifico al castello di Torrechiara –, insomma, è la risorsa alla fin fine più fragile fra quelle di cui dispone la nazione: ad esso, quindi, deve essere riservata particolare attenzione. Ma così non avviene.

Per quanto le cartoline postali, le riviste illustrate e le iniziative editoriali come l’Italia Artistica dello stesso Ricci abbiano contribuito a rendere popolari gli stereotipi paesaggistici23, facendoli transitare da una tradizione iconografica “alta” ad una realmente di massa, risulta difficile dar seguito al “protezionismo” applicato alle “bellezze naturali”: l’attivismo delle “brigate degli amici dei monumenti”, infatti, tende a privilegiare luoghi legati alla tradizione letteraria o storico-artistica, e per lo più castelli, palazzi, giardini, alberi depositari di memorie auliche (il lauro d’Arcetri, i cipressi di Villa Ludovisi, la “valle del Pussino”24). In fondo, il paesaggio è la quinta di performances a metà strada fra un nuovo turismo culturale – con macchina fotografica – e gli esercizi collettivi di lettura: il contesto spesso struggente di una pratica sociale, più che l’oggetto specifico della tutela. L’equivoco generato dall’asimmetria fra l’origine “alta” dello stereotipo e la necessità che, a preservarlo, debba concorrere una spinta consapevole “dal basso”, provoca uno squilibrio percettivo, che si traduce in una patrimonializzazione imperfetta: ad un crescente e visibile investimento retorico e simbolico, infatti, continua a fungere da contraltare una debole azione di tutela, totalmente esclusa fino al ’12 (anche sul lato scientifico: si vedano le proposte cadute nel vuoto della Società Botanica Italiana nel 1911), poi ammessa a fatica e limitatamente alle ville e ai giardini, sulla scorta di straordinari esempi di assalto al patrimonio fondiario romano, come la ventilata distruzione di Villa Aldobrandini25 (ma l’operazione è più un aggiornamento operato da Ricci della legge del 1909 che l’apertura di una vera e propria nuova fase: parole ricorrenti sono infatti “lacuna”, “analogia”, “simmetria”). Luigi Parpagliolo, un altro protagonista dell’amministrazione centrale delle belle arti, affronta la questione sulle pagine della “Nuova Antologia” nel 1911, commentando la relazione che la commissione della Camera ha steso sulla nuova proposta Rosadi: se è vero che non tutte le “bellezze” dovrebbero rientrare nel campo d’applicazione della legge, ma solo quelle di “notevole interesse pubblico” (è l’idea di un patrimonio cuspidato da tutelare sul serio), resta da capire in che cosa consista questo interesse. E si risponde così: “è indefinibile; e, a parer nostro, dovrebbe derivare o da una bellezza eccezionale, consacrata da una lunga tradizione di ammirazione pubblica, o da un ricordo storico e letterario che fa parte ormai della nostra coltura. Poiché sapere è ricordare; e per ricordare è necessario che sia fermata, a ogni costo, la fatale falce del tempo”26. Ma in che senso ciò è possibile nel caso delle bellezze naturali? Parpagliolo giunge a un passo dall’intuizione della memoria culturale, anche se è poi indotto dall’istinto del conservatore a giudicare indispensabile una cristallizzazione di labili, magnifici lacerti del passato, con il rischio di deragliare sul binario morto della giustificazione a priori della tutela. Ma di dato a priori, nell’universo del patrimonio culturale, non c’è nulla: e il riferirsi ad un ipotetico canone assoluto – magari sulla scorta della crociana “indipendenza dell’arte” – certo non aiuta ad individuare la natura sociale del consenso, in parte sedimentato attraverso una sequenza di atti storicamente accertati, in parte originale e moderno, che si colloca alla base del processo di costruzione dell’identità. Come peraltro lo stesso Croce ha intuito a modo suo, nel momento in cui ha distinto la “pura estetica” dall’“estrinsecazione” e “comunicazione” del “fatto estetico”, che rinviano ai “concetti della scelta, dell’interessante, della moralità, del fine educativo, della popolarità, ecc.”27.

L’esclusione dell’actio popularis dalla legge del 1909, (Rosadi l’aveva sostenuta vigorosamente in un discorso al Teatro Romano di Fiesole, il 5 aprile 1908: “l’arme di difesa è fatta: speriamo che il Senato ci dia licenza di portarla”), per altro verso, recando con sé il mancato passaggio alla concretezza della tutela, riservata ad un’amministrazione esigua e del tutto sbilanciata sul versante dei beni mobili e degli edifici monumentali, condanna una generazione di volonterosi borghesi, fondatori del Grand Tour nazionalistico, ad un dilettantismo senza prospettive e prelude, nei più giovani, allo slittamento verso ambiti nei quali la ginnastica patriottica potrebbe ottenere maggiori soddisfazioni28.

Dal grande ciclo riformatore d’inizio secolo, quindi, il paesaggio italiano, tanto celebrato a parole, sembra uscire alquanto malconcio. Colpa, senza dubbio, della matrice prevalentemente umanistica della cultura “protezionista”, incapace di elaborare norme in grado d’incidere sulla gestione politico-amministrativa ed economica del territorio e d’integrare l’ormai matura elaborazione di scienziati e naturalisti (ma non è sempre così, sotto Giolitti: basti pensare alla legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi del 1903); ma colpa, pure, dell’esitazione, mostrata dalla classe dirigente liberale, nell’orientare positivamente verso la conservazione delle “bellezze naturali” gli spontanei sodalizi sorti nel paese; e, ancora, colpa dei tanti regionalismi della penisola, incapaci, al pari della cultura nazionale, di guardare oltre l’oleografia, la tradizione letteraria minore, la formazione di isole del gusto perimetrate dal successo dei topoi locali.

In un contesto simile, è difficile che le tessere del mosaico paesaggistico immaginato da Corrado Ricci o da Giovanni Rosadi (sottosegretario alla Istruzione pubblica prima con Salandra, dal ’14 al ’16; poi alle belle arti fra il maggio 1920 e il febbraio 1922) possano essere recuperate, restaurate, sistemate. Sarebbe stata necessaria una guerra sanguinosa, combattuta in un anfiteatro naturale d’incomparabile bellezza, per svelare a milioni di giovani il significato profondo e drammatico dell’espressione: “patrio suolo”29. Sarebbe stato possibile – dopo – giungere perfino a una legge (l. 11 giugno 1922, n. 778), pur in continuità con quella del 1909, come impostazione e come logica30.

E qui giova rilevare la formidabile e imprevista continuità del sottosegretario per le antichità e le belle arti (all’interno del ministero dell’Istruzione pubblica), istituito da Nitti nella seconda metà del 1919 e chiuso da Mussolini nel 1923: un sottosegretariato che vede un primo debutto di Pompeo Molmenti (decisivo per il paesaggio, tuttavia), poi una lunga egemonia di Rosadi, e infine una coda con il pedagogista Giovanni Calò, che porta a casa la legge del 1922.

L’operazione sottosegretariato, che si lega al disegno di legge Modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale31, ha un’impostazione nettamente politica: siamo in articulo mortis della lunga legislatura bellica (1913-19) e all’inizio del “biennio rosso”. La stessa dinastia, sull’onda della Rivoluzione russa, sembra godere di un’improvvisa minor legittimazione, dissolti rapidamente i fasti del novembre 1918 e subentrato il rancore per la “vittoria mutilata”; si parla insistentemente, nei comizi, di Costituente. D’Annunzio è entrato da pochissimo a Fiume. La manovra di Nitti strizza l’occhio ad una grande platea di elettori in quel momento in attesa, attonita, inintelligibile: sono i reduci. Come voteranno i reduci? I beni di dotazione della Corona retrocessi allo Stato sono non solo monumenti, edifici, opere d’arte. Sono anche terre: terre che, per 9.000 ettari, dice Nitti, passeranno in proprietà all’Opera nazionale combattenti. Quell’Opera, per nulla unitaria e assai rissosa, alla quale sono legate molte liste regionali del combattentismo, in vista dei comizi del novembre 1919. La legislatura sta per scadere: manca una settimana. Va in scena il passaggio, in apparenza vantaggioso per tutti: munificenza di Vittorio Emanuele, generosità verso i disoccupati in grigioverde, salvaguardia dei beni attraverso un sottosegretariato che ricorda l’antecedente francese del 1879 e il ministero alle belle arti di Antonin Proust, sotto la meteora di Léon Gambetta. C’è perfino la possibilità, agganciandosi alle tenute reali statalizzate, di rivitalizzare l’annosa questione dei parchi nazionali e delle aree naturali protette. Ma l’operazione politica, il dividendo più importante per Nitti, non viene staccato. Il 16 novembre 1919, i combattenti raccoglieranno solo il 4,1% dei voti validi, con esiti modesti in particolare nei territori dove sono ubicati i beni. In effetti, l’approccio tecnocratico e razionalista di Nitti si scontra con la canea della propaganda, che rende il provvedimento illeggibile ai più.

Nella girandola di ministri e ministeri, c’è però un elemento di raccordo: quella di Rosadi al sottosegretariato. È un po’ il calco di ciò che è avvenuto con Rava alla Minerva, in sella fra il 1906 e il 1909, assicurando la continuità oltre la rottura della legislatura (in quel caso il 1909). Qui la soluzione di continuità potrebbe avvenire con le elezioni politiche della primavera del 1921, ma il governo Bonomi, che ha altre priorità, non tocca la casella delle belle arti (che non interessano quasi a nessuno a Montecitorio), lasciando campo libero ai grands commis che se ne sono occupati da tempo: Rosadi, appunto, che nel frattempo ha già virato da un pezzo verso il nazionalismo da radicale che era.

Il ruolo di Croce è quindi sicuramente rilevante, ma non quanto la solidità dell’elemento politico-burocratico e dell’alta dirigenza ministeriale: quando Ricci nel 1919 se ne va, c’è però Parpagliolo, collaboratore del nuovo direttore generale Arduino Colasanti, peraltro coinvolto fin dall’inizio nella commissione Molmenti, a raccoglierne il testimone.

La subalternità del filone naturalistico in senso tecnico a quello storico-culturale è dunque determinata dalla continuità – nei luoghi delle decisioni – degli uomini del primo protezionismo italiano e dalla loro formazione. E parliamo di formazione non astrattamente: l’intero mondo della divulgazione e della pubblicistica generalista ruota intorno a basi culturali omogenee, che il nazionalismo potenzia e popolarizza. L’inclusione di altri filoni, più legati alle scienze naturali, e la loro progressiva assimilazione nel patrimonio nazionale, nonostante talune anticipazioni (vedi i parchi32) si impone davvero solo dopo l’esaurimento biologico e politico di questa élite – dalla prima metà degli anni Venti in poi – e anche allora molto lentamente. Il che è stato un limite, naturalmente; ma non bisogna dimenticare, per contestualizzare il tutto, quanto Rosadi sosteneva ancora nel 1908: e cioè che di norma il Parlamento professava “il suo profondo amore per l’arte in un modo solo: non occupandosene”. Per le “bellezze naturali e panoramiche” è stato lo stesso.

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1 Gli studi su Rosadi su davvero pochi. Cfr. Cosimo Ceccuti, Un parlamentare fiorentino in età giolittiana: Giovanni Rosadi, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 1981, 1, pp. 73-96. E inoltre Maria Jole Minicucci, Giovanni Rosadi studente universitario a Pisa, in “Nuova Antologia”, 1987, 2167, pp. 329-338; Su Rosadi nel contestio fiorentino fin de siècle, cfr. Laura Cerasi, Gli Ateniesi d’Italia. Associazioni di cultura a Firenze nel primo Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 95-175; Andrea Ragusa, Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 97-99.

2 Le informazioni più dettagliate ed affidabili sulla carriera parlamentare sono disponibili nei siti degli Archivi storici della Camera e del Senato, ad nomen.

3 Sui radicali cfr. Giovanni Orsina, Senza Chiesa né classe. Il partito radicale nell’età giolittiana, Roma, Carocci, 1998.

4 Cfr., per un inquadramento generale, Gerardi Nicolosi, Liberali e democratici negli anni della guerra, in Sandro Rogari (a cura di), La Toscana in guerra. Dalla neutralità alla vittoria, 1914-1918, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, 2019, pp. 21-40.

5 Cfr. Francesco Bacciottini, Le elezioni amministrative del 1914 e del 1920 a Firenze, Università di Firenze, Scuola di dottorato in Scienze Storico-Sociali, dottorato di ricerca in Storia del XX secolo, ciclo XXVII, relatore prof. Marco Sagrestani, a.a. 2012-2015.

6 Su Molmenti cfr. Monica Donaglio, Un esponente dell’élite liberale. Pompeo Molmenti politico e storico di Venezia, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004.

7 Cfr., fra i vari contributi, Nora Lombardini et alii (a cura di), Corrado Ricci. Nuovi studi e documenti, Ravenna, Società di Studi Ravennati, 1999; Simonetta Secchiari (a cura di), Corrispondenti di Corrado Ricci, Ravenna, società di Studi Ravennati, 1997.

8 Sul fermento associazionistico e culturale d’inizio secolo, cfr. Piccioni, Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia, 1880-1934. Camerino, Università di Camerino. 1999.

9 Alberto Malfitano, Luigi Rava e la lotta per la nuova pineta “storica” di Ravenna, in Angelo Varni (a cura di), A difesa di un patrimonio nazionale. L’Italia di Corrado Ricci nella tutela dell’arte e della natura, Ravenna, Longo, 2002, pp. 91-112. Cfr., inoltre, la summa curata da Domini, Per la bellezza di Ravenna: storia, arte e natura. L’opera di tutela di Corrado Ricci e di Luigi Rava, 1897-1909, fasc. speciale di “Classense”, 2003; Elena Cristoferi, Lorenza Montanari (a cura di), La Pineta di Ravenna. Paesaggio, cultura, identità, Ravenna, Danilo Montanari Editore, 2017; e ancora Nicola A. Falcone, Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico, Firenze, Alinari, 1914, pp. 23-25.

10 Corrado Ricci, Per la bellezza artistica d’Italia, in “Emporium”, 1905, 124, pp. 294-309.

11 Vedi, su questo tema, Balzani, Ricci, Rava, Rosadi e la cultura del paesaggio tra Francia e Italia, in Andrea Emiliani, Donatino Domini (a cura di), Corrado Ricci storico dell’arte tra esperienza e progetto, cit., pp. 235-253.

12 Cfr. Balzani, Tutela del patrimonio, “politiche della bellezza” e identità nazionali fra Otto e Novecento: un confronto fra Italia e Francia, in M.L. Catoni (a cura di), Il patrimonio culturale in Francia, Milano, Electa, 2007, pp. 213-233.

13 Philippe Martel, Le Félibrige, in Pierre Nora (sous la direction de), Les lieux de mémoire. III. Les Frances. 2. Traditions, Paris, Gallimard, 1992, 567-611.

14 Mi permetto di rinviare al mio Per le anticjità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana, Bologna, Il Mulino, 2003.

15 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legisl. XXII, sess. 1904-906, Documenti. Disegni di legge e relazioni, n. 584, Disegno di legge presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica (Rava) di concerto col Ministro del Tesoro (A. Majorana) Per le antichità e le belle arti, seduta del 1° dicembre 1906, p. 2.

16 Un’idea di cui Rosadi era stato patrocinatore: cfr. Giovanni Rosadi, L’“Actio popularis” degli amici dell’arte, in “Il Marzocco”, 12 aprile 1907. Cfr., per un aggiornamento del concetto al contesto attuale, Salvatore Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, Einaudi, 2012.

17 Laura Iamurri, “Cette loi de socialisme d’état”. La legge di tutela del 1909 e le reazioni di funzionari e collezionisti nella corrispondenza con Bernhard Berenson, in “La Diana. Annuario della Scuola di specializzazione in archeologia e storia dell’arte dell’Università degli studi di Siena”, 1996, pp. 314-331.

18 Su queste vicende, Balzani, Ricci, Rava, Rosadi, cit.

19 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legisl. XXIII, sess. 1909, Documenti. Disegni di legge e relazioni, n. 81, Disegno di legge presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica (Rava) di concerto col Ministro del Tesoro (Carcano) e col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Orlando V.E.) Per le antichità e le belle arti, seduta del 30 marzo 1909, pp. 5-6.

20 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legisl. XXIII, sess. 1909-1910, Documenti. Disegni di legge e relazioni, n. 496, Proposta di legge d’iniziativa del deputato Rosadi svolta e presa in considerazione il 14 maggio 1910, Per la difesa del paesaggio. La relazione di Rosadi riprendeva in parte quasi letteralmente il “palinsesto” del 1906.

21 Falcone, Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico, cit., pp. 41-73. Per un’eccellente e sintetica ricostruzione della legislazione d’inizio secolo, cfr. inoltre Ventura, Alle origini della tutela delle “bellezze naturali” in Italia, cit., pp. 3-41.

22 Lettera pubblicata sul “Giornale d’Italia”, 20 febbraio 1929.

23 Marcella Domenicali, Corrado Ricci, l’“Italia Artistica” e l’immagine del paesaggio italiano, in Varni (a cura di), A difesa di un patrimonio nazionale, cit., pp. 53-89; Maria Antonietta Fusco, Il “luogo comune” paesaggistico nelle immagini di massa, in Cesare De Seta (a cura di), Storia d’Italia, Annali V, Il Paesaggio,Torino, Einaudi, 1982, pp. 753-801.

24 Rosadi, Difese d’Arte, Firenze 1920, pp. 51-52.

25 Si tratta della leggina 23 giugno 1912, n. 688, che, estendono le disposizioni della l. 20 giugno 1909 “alle ville, ai parchi ed ai giardini che [avessero] interesse storico o artistico” (art. 1), consentì di vincolare 443 immobili. Cfr. Luigi Parpagliolo, Corrado Ricci e la legislazione delle Belle arti, in R. Istituto d’Archeologia e Storia dell’arte, In memoria di Corrado Ricci, Roma 1935, pp. 139-140.

26 Parpagliolo, Per le bellezze naturali d’Italia, estr. dalla “Nuova Antologia”, 16 novembre 1911, Roma 1911, p. 11

27 Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Bari Laterza, 19124, p. 137.

28 Cfr., a questo proposito, l’importante caso di studio fiorentino, ricostruito in Laura Cerasi, Gli Ateniesi d’Italia. Associazioni di cultura a Firenze nel primo Novecento, cit.

29 Cfr., ad esempio, l’iniziativa forse più organica promossa in questo senso: Touring Club d’Italia, Sui campi di battaglia. La nostra guerra, Milano, TCI, 1927. La serie completa, dedicata a specifici percorsi lungo i fronti della prima guerra mondiale, consta di sei volumi e si conclude nel 1931.

30 Cfr. Paolo Passaniti, Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 49-59: “Giovanni Rosadi è la figura che collega la normativa del 1909 a quella del 1922” (p. 48). Cfr. inoltre, Fabio Mangone, Nunzio Ruggero (a cura di), Paesaggio 1922-2022. Cent’anni della legge Croce, “Quaderni di Napoli Nobilissima”, 2022, 3.

31 Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

32 Luigi Piccioni, Parchi naturali. Storia delle aree protette in Italia, Bologna, Il Mulino, 2023, pp. 35-60.