https://doi.org/10.36253/aestim-20894
Rassegna giurisprudenziale I semestre 2026
Agricoltura E PESCA
Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, Sentenza, 21/05/2026, C-52/25
Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell’importo dell’aiuto in caso di mancata stipula di una polizza assicurativa che copra almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione nonché i rischi climatici più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi – Articolo 25, paragrafo 9 – Impossibilità per il beneficiario dell’aiuto di stipulare la polizza assicurativa richiesta
1) L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, deve essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una piccola o media impresa (PMI) attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi.
2) L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una piccola o media impresa (PMI) attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali non deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sentenza, 26/03/2026, C-434/24
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 32, paragrafi 2 e 4 – Ettaro ammissibile – Articolo 36, paragrafo 5 – Ettari a disposizione dell’agricoltore – Normativa nazionale che richiede la produzione del contratto di affitto della superficie agricola – Annullamento con effetto retroattivo di tale contratto a causa di un’irregolarità della procedura di assegnazione non imputabile a tale agricoltore – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 63, paragrafo 1 – Ammissibilità della domanda
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’amministrazione nazionale competente consideri che una domanda di pagamento unico per superficie sia divenuta inammissibile, per il solo motivo che il contratto di affitto avente ad oggetto la superficie agricola cui si riferisce tale domanda, prodotto a sostegno di quest’ultima al fine di dimostrare, conformemente alla normativa nazionale, che la superficie agricola è a disposizione dell’agricoltore, e che era valido al momento dell’esame di detta domanda, è stato successivamente annullato, con effetto retroattivo, a causa di un’irregolarità della procedura di assegnazione di tale contratto, irregolarità non imputabile all’agricoltore, indipendentemente dalla data di annullamento di detto contratto.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sentenza, 05/02/2026, C-364/24
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM nell’ambiente – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3 – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia – Validità – Libera circolazione delle merci – Articoli 34 TFUE e 114 TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà d’impresa – Articoli 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che permette agli Stati membri di vietare in tutto o in parte del loro territorio la coltivazione di OGM senza obbligo di motivazione specifica e con il consenso tacito del titolare dell’autorizzazione, è valido alla luce dell’articolo 3 TUE, degli articoli 18, 26, 34-36, 114, 216 TFUE, nonché degli articoli 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/05/2026, n. 14200
Titoli PAC-diritti agli aiuti comunitari-contratto di cessione-natura consensuale-effetti reali-art. 1376 c.c.-trasferimento della proprietà-AGEA-adempimenti amministrativi-funzione dichiarativa-opponibilità-Pubblica Amministrazione-erogazione degli aiuti-elementi costitutivi-pignoramento-patrimonio del debitore-iter amministrativo
In tema di titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura), il contratto di cessione stipulato tra privati ha natura consensuale e, ai sensi dell’art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione, con conseguente uscita dei titoli dal patrimonio del cedente; gli adempimenti presso AGEA (comunicazione, registrazione, istanza telematica) hanno funzione meramente dichiarativa ed incidono solo sull’opponibilità alla Pubblica Amministrazione ai fini dell’erogazione degli aiuti, senza integrare elementi costitutivi del trasferimento sul piano civilistico. Ne consegue che il pignoramento successivo alla cessione non può aggredire tali diritti, ormai estranei al patrimonio del debitore, a nulla rilevando che l’iter amministrativo presso AGEA sia stato completato in data posteriore.
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 10/06/2026, n. 4662
Regime di pagamento unico-Reg. CE n. 1782/2003-recupero degli aiuti-titolo di conduzione-contratto verbale di affitto-morte del proprietario-onere della prova-fatto impeditivo-Amministrazione-illegittimità del provvedimento-conduzione dei terreni-data di stipula-invalidità del titolo-agricoltore-aiuti comunitari
In tema di regime di pagamento unico (Reg. CE n. 1782/2003), è illegittimo il provvedimento di recupero degli aiuti fondato sulla mera affermazione, non dimostrata, dell’assenza di un valido titolo di conduzione dei terreni (nella specie, per asserita stipula del contratto verbale di affitto in data successiva alla morte della proprietaria). L’Amministrazione, che contesti la legittimità della conduzione dichiarata, ha l’onere di provare il fatto impeditivo (inesistenza o invalidità del titolo), non potendo pretendere che l’agricoltore dimostri l’effettiva data di stipula del contratto verbale in assenza di elementi certi in senso contrario.
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 09/06/2026, n. 4634
Prelievo supplementare-quote latte-prescrizione-onere della prova-atti interruttivi-Amministrazione creditrice-eccezione di prescrizione-estinzione del credito-cartella esattoriale-annullamento-art. 64 comma 2 c.p.a.-giudizio-debitore
In materia di prelievo supplementare “quote latte”, l’onere di provare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione grava integralmente sull’Amministrazione creditrice: ove il debitore eccepisca la prescrizione in modo specifico e l’Amministrazione non alleghi e non dimostri in giudizio alcun atto interruttivo, il giudice deve dichiarare estinto per prescrizione il credito e annullare la cartella, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 20/04/2026, n. 3070
PAC-AGEA-organismo pagatore-Reg. UE n. 1306/2013-Reg. UE n. 907/2014-legittimità della spesa-interessi finanziari dell’Unione-potere di disapplicazione-atti amministrativi-determina comunale-revoca-concessioni pascolive-interdittiva antimafia-autotutela-ricorso giurisdizionale-organi di controllo-erogazione dei contributi-recupero dei contributi-tamquam non essent
In tema di gestione degli aiuti della PAC, l’AGEA - pur essendo organismo pagatore responsabile, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Reg. (UE) n. 907/2014, della legittimità e regolarità della spesa e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione - non è titolare di alcun potere di disapplicazione dei provvedimenti adottati da altre amministrazioni nazionali. In presenza di atti ritenuti illegittimi (nella specie, una determina comunale di revoca di precedente risoluzione anticipata di concessioni pascolive a seguito di interdittiva antimafia), l’AGEA può e deve attivare gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento (sollecitare l’autotutela dell’amministrazione emanante, proporre ricorso giurisdizionale se legittimata, segnalare agli organi di controllo), ma non può considerarli tamquam non essent ai fini dell’erogazione o del recupero dei contributi.
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 27/03/2026, n. 2574
Aiuti PAC-affidamento del beneficiario-organismo pagatore-superfici dichiarate-controlli amministrativi-controlli in loco-principio di buona fede-art. 1 comma 2-bis L. n. 241/1990-carattere bilaterale-dichiarazioni del produttore-veridicità delle dichiarazioni-onere di aggiornamento-superfici a premio-erogazione dei contributi
In materia di aiuti PAC, l’affidamento del beneficiario non può dirsi leso dalla successiva attività di controllo dell’Organismo pagatore sulle superfici dichiarate, allorché il sistema di erogazione dei contributi sia normativamente strutturato su dati dichiarati dal privato e su controlli amministrativi e in loco ex post: il principio di buona fede ex art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 ha carattere bilaterale e tutela anche l’affidamento dell’Amministrazione sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni del produttore, cui incombe l’onere di aggiornare i dati e di indicare correttamente le superfici a premio.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza, 01/06/2026, n. 325
Aiuti comunitari in agricoltura-superficie ammissibile-particelle fondiarie-titoli PAC-diritto ai contributi-amministrazione erogatrice-ordine istruttorio-criterio di calcolo-superfici dichiarate-superfici determinate-percentuali di scostamento-sanzioni-inadempimento istruttorio-art. 64 comma 4 c.p.a.-annullamento-atti di recupero-supporto probatorio-motivazione
In tema di aiuti comunitari in agricoltura, qualora il beneficiario deduca - con puntuali allegazioni - che, anche detraendo le particelle fondiarie oggetto di contestazione, egli conservi comunque una superficie ammissibile (o un numero di titoli) sufficiente al mantenimento del diritto ai contributi, l’amministrazione erogatrice è tenuta a fornire, su ordine istruttorio del giudice, chiara dimostrazione del criterio di calcolo delle superfici dichiarate e di quelle determinate, nonché delle percentuali di scostamento rilevanti ai fini sanzionatori; il perdurante inadempimento agli incombenti istruttori, valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., può condurre all’annullamento degli atti di recupero, risultando l’azione amministrativa priva di adeguato supporto probatorio e motivazionale.
T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 28/05/2026, n. 1027
Aiuto all’avviamento di imprese-giovani agricoltori-insediamento-azienda agricola-24 mesi-domanda di sostegno-interpretazione del contratto-artt. 1362 e 1363 c.c.-impresa individuale-impresa societaria-attività di impresa agricola-titolare-socio-esclusione dal contributo-ditta individuale-biennio-legittimità dell’esclusione
In tema di bandi per l’”aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”, la clausola che richiede che il beneficiario “si insedi per la prima volta in un’azienda agricola, nei 24 mesi precedenti la domanda di sostegno”, va interpretata – secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c. – nel senso che l’”insediamento” rilevante è quello dell’impresa (individuale o societaria) per la quale è chiesto il contributo e che deve essere attiva al momento della domanda; rispetto a tale insediamento, il giovane non deve aver svolto, in precedenza, attività di impresa agricola come titolare o socio di impresa agricola. Ne consegue la legittimità dell’esclusione dal contributo del richiedente che, prima della costituzione della società per cui chiede l’aiuto, abbia già esercitato un’attività agricola come ditta individuale, ancorché questa ricada nel medesimo biennio.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 03/04/2026, n. 2226
Procedimento telematico-pagamenti diretti-PAC-L. n. 241/1990-principi generali-obbligo di provvedere-provvedimento espresso-art. 2 L. n. 241/1990-conclusione del procedimento-finanziamenti vincolati-attività vincolata-discrezionalità amministrativa-regolamenti attuativi
La natura interamente telematica del procedimento di erogazione dei pagamenti diretti, disciplinato dai regolamenti e decreti nazionali attuativi della PAC, non esclude né attenua l’applicazione dei principi generali di cui alla L. n. 241/1990, ed in particolare l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2), anche quando si tratti di finanziamenti vincolati e di attività priva di margini di discrezionalità.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, Sentenza, 06/03/2026, n. 1133
Contributi regionali-investimenti agricoli-impianto antigrandine-reimpianto-colture arboree specializzate-ammissibilità del contributo-contestualità-messa a dimora-bando-criteri predeterminati-art. 12 L. n. 241/1990-divieto di deroga-Amministrazione-finanziabilità
In tema di contributi regionali per investimenti nel settore agricolo, ove il bando, nel disciplinare il finanziamento degli interventi di impianto o reimpianto di colture arboree specializzate, preveda espressamente l’ammissibilità del contributo per l’impianto antigrandine “soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto” colturale, deve escludersi la finanziabilità dell’impianto antigrandine in assenza della contestuale messa a dimora di nuove piante, non potendo l’Amministrazione disapplicare o derogare ai criteri e alle condizioni da essa stessa predeterminati ai sensi dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Sentenza, 25/02/2026, n. 332
Recupero degli aiuti-AGREA-legittimo affidamento-buona fede-termine di prescrizione-10 anni-4 anni-Reg. CE n. 796/2004-provvedimento di recupero-contributi agricoli-PAC-illegittimità-ricorso fondato
La richiesta di recupero degli aiuti in agricoltura da parte di Agrea non può ignorare il principio del legittimo affidamento del ricorrente alla percezione dell’aiuto, né trascurare i termini di perentorietà di 10 anni (ridotti a 4 anni in caso di buona fede) per il recupero del contributo fissati dal Regolamento CE n. 796/2004. Il ricorso contro tale provvedimento è fondato.
ALIMENTI E BEVANDE
Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sentenza, 18/06/2026, C-658/24
Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Servizi nel mercato interno – Normativa nazionale che prevede un obbligo, durante un periodo determinato, per i distributori di prodotti alimentari con un fatturato superiore a un determinato importo, di ridurre i prezzi di taluni prodotti alimentari e di disporre di quantitativi minimi di questi ultimi – Misure adottate in ragione di una situazione di pericolo – Ammende
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in considerazione di una situazione di pericolo, impone ai commercianti esercenti l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari con un fatturato annuo superiore a EUR 2 500 000, a pena di un’ammenda, da un lato, di applicare per talune categorie di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, durante un periodo determinato, un prezzo lordo di vendita al dettaglio che sia inferiore di almeno il 15% al prezzo lordo di vendita al dettaglio più basso da essi applicato nei 30 giorni precedenti e, dall’altro, di disporre sempre, durante tale periodo, di quantitativi minimi di determinati prodotti.
2) L’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, in considerazione di una situazione di pericolo, impone ai commercianti esercenti l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari con un fatturato annuo superiore a EUR 2 500 000, a pena di un’ammenda, da un lato, di applicare per talune categorie di prodotti, durante un periodo determinato, un prezzo lordo di vendita al dettaglio che sia inferiore di almeno il 15% al prezzo lordo di vendita al dettaglio più basso da essi applicato nei 30 giorni precedenti e, dall’altro, di disporre sempre, durante tale periodo, di quantitativi minimi di determinati prodotti.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sentenza, 21/05/2026, C-626/24
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Controlli ufficiali dei prodotti alimentari – Regolamento (UE) 2017/625 – Articolo 9, paragrafo 7 – Armonizzazione esauriente – Normativa nazionale che prevede un obbligo di segnalazione all’arrivo di integratori alimentari provenienti da altri Stati membri – Requisito di stretta necessità per l’efficace organizzazione di controlli ufficiali per motivi imperativi di tutela della salute umana e dei consumatori
L’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi che essi possono presentare e alla pianificazione dei controlli ufficiali.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sentenza, 13/05/2026, C-483/24
Rinvio pregiudiziale – Salute – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Principi e requisiti generali – Regolamento (CE) n. 852/2004 – Igiene dei prodotti alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Obblighi generali e specifici incombenti a tutti gli operatori del settore alimentare – Portata – Allegato II – Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tali operatori – Articolo 5 – Principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (principi del sistema HACCP) – Portata – Ripetuta constatazione, da parte dell’autorità competente, di tracce e di deiezioni di animali infestanti in negozi e depositi di un’impresa alimentare – Reato previsto dal diritto nazionale in esecuzione dell’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 178/2002
Le disposizioni dell’allegato II, capitolo V, punto 1, lettera a), e capitolo IX, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, lette in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che la constatazione, da parte dell’autorità competente, di tracce e di deiezioni di animali infestanti in negozi e magazzini di un’impresa alimentare è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione degli obblighi incombenti all’operatore del settore alimentare che controlla tale impresa, in forza di dette disposizioni, senza che sia necessario provare inoltre che tale operatore non abbia attuato tutti i mezzi possibili per prevenire la presenza di tali animali.
Le disposizioni dell’allegato II, capitolo IX, punto 4, del regolamento n. 852/2004, lette in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di quest’ultimo, devono essere interpretate nel senso checla constatazione ripetuta, da parte dell’autorità competente, della presenza di siffatte tracce e deiezioni di animali infestanti è sufficiente per constatare che detto operatore non ha adottato procedure adeguate per controllare tali animali.
Le disposizioni dell’allegato II, capitolo I, punto 2, lettera c), del regolamento n. 852/2004, lette in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che la constatazione dell’esistenza di una violazione di tali disposizioni esige che sia dimostrato che le caratteristiche delle strutture di un’impresa destinate agli alimenti non consentano una corretta prassi di igiene alimentare.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sentenza, 30/04/2026, C-301/25
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Relazione tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Pratiche sleali in materia di informazioni sugli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Esistenza di un contrasto – Complementarità dei regimi di tutela
L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, e nella normativa nazionale di attuazione del regolamento n. 1169/2011.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/05/2026, n. 12239
Reg. CE n. 1493/1999-denominazioni di origine-indicazioni geografiche-vini-marchi anteriori notori-interferenza-decettività-non ingannevolezza-nullità-non proteggibilità-organizzazione comune del mercato vitivinicolo-TRIPS-Convenzione di Parigi-Accordo di Madrid-disciplina speciale-completezza normativa
Nel sistema del reg. CE n. 1493/1999, la disciplina di cui all’allegato VII, sezione F, par. 2, in materia di interferenza tra denominazioni di origine/indicazioni geografiche dei vini e marchi anteriori notori ha carattere di completezza e assorbe ogni profilo di decettività derivante dalla notorietà del marchio anteriore. Non è pertanto configurabile, per le denominazioni vitivinicole rientranti in detto regime, un’ulteriore causa di nullità o non proteggibilità fondata sul principio generale di non ingannevolezza, né possono essere invocate, a tal fine, disposizioni internazionali (TRIPS, Convenzione di Parigi, Accordo di Madrid) o norme settoriali estranee all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 02/02/2026, n. 23
Filiera corta-filiera lunga-criteri ambientali minimi-CAM-materia agricola primaria-approvvigionamento-prodotti con più ingredienti-ingrediente principale-peso-denominazione del prodotto-sostenibilità ambientale
Nella logica della filiera non può dirsi prodotto da “filiera corta” quello realizzato con una materia agricola primaria proveniente da una filiera lunga, dettando i criteri ambientali minimi (CAM) una regola di approvvigionamento. Secondo i criteri ambientali minimi, per i prodotti con più ingredienti, si guarda all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria più rappresentativa in termini di peso.
AMBIENTE
Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, Sentenza, 16/04/2026, C-58/24
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Decisione di concedere una deroga in previsione di una domanda di permesso di costruire per un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE – Articolo 11 – Convenzione di Aarhus – Articolo 9 – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Decisione di deroga qualificata come atto giuridico autonomo – Norme procedurali che prevedono un termine di tre mesi per chiedere l’annullamento di un’autorizzazione di deroga
L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, letto alla luce dell’articolo 9 della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una norma prevista dal diritto di uno Stato membro secondo la quale un ricorso di annullamento di un’autorizzazione di deroga, che sia stata rilasciata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e che rientri nel processo di autorizzazione di un progetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, deve essere proposto dal pubblico interessato entro un termine di tre mesi dal momento in cui tale pubblico è venuto a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente venire a conoscenza della deroga, purché una tale norma giuridica non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 22/04/2026, n. 2573
Valutazione di incidenza-art. 6 direttiva 92/43/CEE-direttiva Habitat-natura preventiva-titolo abilitativo-assenso amministrativo-posteriorità-forma postuma-habitat tutelati-specie tutelate-degrado-perturbazione significativa-sosta stagionale-interesse pubblico-misura propedeutica
La Valutazione di incidenza, quale misura attuativa dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), ha natura preventiva e propedeutica rispetto al rilascio di qualunque titolo abilitativo o assenso amministrativo: essa deve precedere le determinazioni conclusive dell’amministrazione e non può essere utilmente svolta in forma postuma; è sufficiente la mera possibilità che l’intervento, anche senza opere ed anche se finalizzato a esigenze di interesse pubblico (come la sosta stagionale), causi un degrado o una perturbazione significativa degli habitat o delle specie tutelate.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, Sentenza, 18/03/2026, n. 416
VIA statale-impianti agrivoltaici-MASE-termini perentori-art. 25 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006-inerzia-amministrazioni coinvolte-Ministero della Cultura-parere in sede di concerto-silenzio assenso-art. 17-bis L. n. 241/1990-procedimenti pluristrutturati-potere sostitutivo-art. 25 comma 2-quater D.Lgs. n. 152/2006-diniego VIA-illegittimità
In materia di VIA statale per impianti agrivoltaici, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto a concludere il procedimento nei termini perentori di cui all’art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, anche in presenza di inerzia delle altre amministrazioni coinvolte; la mancata espressione del parere del Ministero della Cultura, richiesto in sede di concerto, non legittima il diniego del provvedimento di VIA, dovendosi applicare, in via generale, il meccanismo del silenzio assenso ex art. 17-bis L. n. 241/1990, applicabile ai procedimenti “pluristrutturati” anche in combinazione con il potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater, D.Lgs. n. 152/2006.
BOSCHI
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 03/06/2026, n. 4431
Superficie boscata-vincolo paesaggistico-riduzione non autorizzata-illecito paesaggistico-rimessione in pristino-art. 167 D.Lgs. n. 42/2004-accertamento di compatibilità paesaggistica-comma 4-catalogo tassativo-opere edilizie-manufatti-trasformazione del suolo-suolo boschivo-obbligatorietà
La riduzione non autorizzata di superficie boscata assoggettata a vincolo paesaggistico integra un illecito per il quale, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, è obbligatoria la rimessione in pristino, senza possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica, trattandosi di fattispecie non rientrante nel catalogo tassativo di cui al comma 4, riferito essenzialmente a opere edilizie su manufatti e non a trasformazioni di suolo boschivo.
Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 10/03/2026, n. 1936
Vincolo paesaggistico-art. 142 comma 1 lett. g) D.Lgs. n. 42/2004-nozione di bosco-D.Lgs. n. 34/2018-artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 34/2018-art. 4 L.R. Lazio n. 39/2002-nozione sostanziale-sistema vivente complesso-autorigenerazione-stabilità del paesaggio-radure-limiti dimensionali-vegetazione forestale-coltura agraria-continuità del bosco-imboschimento artificiale-monocoltura artificiale-inserti artefatti-copertura forestale-fauna selvatica-antropizzazione-provvedimento certativo-efficacia ex tunc-autorità amministrativa competente
Ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 42/2004, la nozione normativa di “bosco” - oggi desumibile dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 34/2018 e, in ambito regionale, dall’art. 4 della L.R. Lazio n. 39/2002 - deve essere integrata da una nozione sostanziale, che richiede l’esistenza di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, idoneo ad autorigenerarsi e costituente elemento stabile e caratteristico del paesaggio; in tale ottica, la presenza di radure inferiori ai limiti dimensionali di legge, intercluse tra lembi di vegetazione forestale e non destinate in modo continuativo a coltura agraria, non interrompe la continuità del bosco, ma ne costituisce parte integrante o area ad esso assimilata.
Ai fini della sussistenza del vincolo paesaggistico ex lege, dalla nozione sostanziale di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand’anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari. In altri termini, la copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso, non caratterizzato da una monocoltura artificiale, di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente.
La radura non è un luogo diverso dal bosco, dato che quest’ultimo può ben essere caratterizzato dalla presenza di porzioni di area coperte da alberature e porzioni di area sprovviste delle stesse. Una diversa interpretazione, infatti, non consentirebbe la tutela di tutti gli altri interessi pubblici, che motivano il divieto di antropizzazione di detti territori, quale ad esempio l’interesse alla tutela della fauna selvatica, che evidentemente necessita per la sua vita non solo di aree interamente boscate, ma anche di radure.
Il vincolo paesaggistico ex lege di cui all’art. 142, c. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 relativo alle aree boscate presuppone, a monte, la sussistenza in natura del bosco così come definito dal D.Lgs. n. 34/2018 e, a valle, in ragione della natura del vincolo, il provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, Sentenza, 25/02/2026, n. 301
Bosco-vincolo boschivo-valutazione della superficie-particelle catastali-proprietà privata-contesto complessivo-bene paesaggistico-vincolo forestale-elusione del vincolo-frazionamento-rilievi dimensionali-esclusione dal vincolo-superficie sottoposta a vincolo
Per la valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per qualificare un’area come bosco occorre esaminare l’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo e non le singole particelle di proprietà dell’interessato, che non vanno considerate avulse dall’intero contesto. Considerare esclusivamente le particelle del proprietario dell’area, infatti, sortirebbe l’effetto di suddividere le aree a bosco in tante piccole porzioni sulle quali effettuare rilievi finalizzati alla loro esclusione dal bene paesaggistico bosco, eludendo il vincolo forestale complessivo.
CACCIA E PESCA
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 17/02/2026, n. 1228
Fondo chiuso-art. 15 comma 8 L. n. 157/1992-art. 37 L.R. Lombardia n. 26/1993-divieto di esercizio venatorio-delimitazione materiale-muro-rete metallica-altezza minima-chiusura oggettiva-comunicazione alla Regione-tabellazione-funzione pubblicitaria-adempimenti formali-operatività del divieto-sussistenza oggettiva
La nozione di “fondo chiuso” ai sensi dell’art. 15, comma 8, della L. n. 157 del 1992, è desunta dalla presenza di una delimitazione materiale idonea a impedire l’accesso, mentre gli adempimenti di comunicazione e tabellazione alla Regione hanno funzione meramente pubblicitaria e non incidono sulla sussistenza del divieto di esercizio venatorio.
Il divieto di esercizio venatorio nei fondi chiusi previsto dall’art. 15, comma 8, della L. n. 157 del 1992 e dall’art. 37 della L.R. Lombardia n. 26 del 1993 è subordinato esclusivamente alla sussistenza oggettiva della chiusura materiale del fondo stessa (muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20), senza che sia necessaria la preventiva notificazione alla Regione o l’apposizione di adeguate tabellazioni per l’operatività del divieto.
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 03/02/2026, n. 895
Fondo agricolo-attività venatoria-sottrazione volontaria-ragioni etiche-ragioni morali-art. 15 comma 4 L. n. 157/1992-pianificazione faunistico-venatoria-delibere regionali-ipotesi tassative-limitazione del diritto-proprietario del fondo-illegittimità
Il diritto nazionale italiano prevede che la sottrazione del fondo agricolo dall’attività venatoria possa essere richiesta dal proprietario anche per ragioni etiche e morali, purché non ostacoli l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria (art. 15, comma 4, L. n. 157 del 1992). Le delibere regionali non possono limitare tale diritto con ipotesi tassative di sottrazione.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, Sentenza, 20/05/2026, n. 9340
Incompetenza-Ufficio Circondariale Marittimo-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-attrezzo da pesca-licenza di pesca-Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste-D.M. 26 luglio 1995-titoli abilitativi alla pesca-limitazione territoriale-riparto di competenze-vizio di incompetenza-provvedimento illegittimo
È affetto da vizio di incompetenza il provvedimento con cui un Ufficio Circondariale Marittimo, appartenente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limita territorialmente l’impiego di un attrezzo da pesca già autorizzato da licenza rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, atteso che, ai sensi del D.M. 26 luglio 1995, artt. 2 ss., la competenza al rilascio e alla disciplina dei titoli abilitativi alla pesca è riservata a quest’ultimo Dicastero.
T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, Sentenza, 11/05/2026, n. 254
Esclusione dalla caccia-fondo agricolo-art. 10 comma 3 L. n. 157/1992-territorio agro-silvo-pastorale-quota 20-30 per cento-protezione della fauna selvatica-soglia minima di tutela-limite massimo-diniego di esclusione-automatismo-interesse pubblico-conservazione della fauna-illegittimità
In tema di esclusione dei fondi dall’attività venatoria, l’art. 10, comma 3, l. 11 febbraio 1992, n. 157 - che destina “una quota dal 20 al 30 per cento” del territorio agro-silvo-pastorale regionale alla protezione della fauna selvatica - non fissa un limite massimo invalicabile di aree sottratte alla caccia, ma individua una soglia minima di tutela, che può essere superata dal legislatore e dall’amministrazione in funzione dell’interesse pubblico primario alla conservazione della fauna. Ne consegue l’illegittimità del diniego di esclusione di un fondo dall’attività venatoria motivato in via automatica sul mero raggiungimento della soglia del 30%.
T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sentenza, 03/02/2026, n. 39
Ambiti Territoriali di Caccia-ATC-Comitato di Gestione-nomina del Presidente-giurisdizione ordinaria-giudice ordinario-organizzazione interna-diritto privato-natura pubblicistica-funzioni pubbliche-dimensione privatistica-riparto di giurisdizione
Le controversie riguardanti gli atti di nomina del Presidente del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), in quanto afferenti a questioni di organizzazione interna e di diritto privato, devono essere devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. A tale riguardo, non rileva la natura pubblicistica delle funzioni svolte dall’ATC, ma la dimensione privatistica dell’attività contestata.
T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, Sentenza, 20/01/2026, n. 59
Caccia in deroga-specie protette-fringuello-storno-art. 9 comma 1 lett. c) Direttiva 2009/147/CE-tradizione venatoria regionale-impiego misurato-illegittimità-uccisione-tutela degli uccelli-deroga al divieto di caccia-giustificazione della deroga
La caccia in deroga alle specie protette fringuello (Fringilla coelebs) e storno (Sturnus vulgaris) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE è illegittima se motivata dalla volontà di salvaguardare una tradizione venatoria regionale. Tale tradizione, per quanto radicata nel territorio, non può giustificare un impiego misurato di uccelli protetti mediante uccisione, che esula dal concetto di “impiego misurato”.
CONTRATTI AGRARI
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/06/2026, n.
Esecuzione forzata-art. 2923 c.c.-contratto di locazione-affitto agrario-accordi modificativi-migliorie-compensazione dei canoni-sinallagma contrattuale-opponibilità-procedura esecutiva-aggiudicatario-data certa-pignoramento-anteriorità della data certa
In tema di esecuzione forzata, l’art. 2923 c.c. si applica non solo ai contratti di locazione, ma anche ai contratti di affitto agrario e ai relativi accordi modificativi, inclusi quelli che disciplinano il regime delle migliorie e la compensazione dei canoni, i quali - incidendo sul sinallagma contrattuale e sulle obbligazioni economiche dell’affittuario - sono soggetti, ai fini dell’opponibilità alla procedura esecutiva e all’aggiudicatario, al requisito della data certa anteriore al pignoramento.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2026, n. 19483
Affitto di fondo rustico-natura agraria-oggetto del contratto-titolo negoziale-assistenza sindacale-art. 45 L. n. 203/1982-uso unilaterale-ricovero di animali-produzione agricola-sezione specializzata agraria-competenza funzionale inderogabile-qualificazione del contratto
In tema di affitto di fondo rustico, la natura agraria del rapporto va desunta dall’oggetto del contratto e dal titolo negoziale – nella specie, contratto espressamente qualificato come affitto di fondo rustico stipulato con assistenza sindacale ex art. 45 L. n. 203/1982 – e non può essere modificata dall’uso unilaterale successivo del bene da parte dell’affittuario (ad es. ricovero di animali non destinati alla produzione), sicché la competenza funzionale della Sezione specializzata agraria resta inderogabile.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/05/2026, n. 16945
IVA-contratto di soccida-soccidante-conferimento di mangimi-conferimento di animali-mezzi produttivi-apporto associativo-cessione di beni-titolo oneroso-campo di applicazione IVA-art. 36 D.P.R. n. 633/1972-attività separate-passaggi interni-valore normale-imponibile-esclusione dall’imposta
In tema di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi da parte del soccidante nell’ambito di un contratto di soccida integra un apporto al rapporto associativo e non una cessione di beni a titolo oneroso; ne consegue che tali operazioni restano fuori dal campo di applicazione dell’imposta, con inapplicabilità dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di passaggi interni tra attività separate, non potendosi assumere il valore normale quale parametro di determinazione dell’imponibile.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/05/2026, n. 15067
Contratti agrari - Prelazione e riscatto - Prelazione - Preliminare di vendita di fondo rustico - Efficacia subordinata all’esercizio del diritto di prelazione del mezzadro-colono - Individuazione dell’evento risolutivo del rapporto - Criteri
In materia di preliminare di vendita di fondo rustico, sottoposto alla condizione del mancato esercizio da parte del mezzadro-colono del diritto di prelazione, in base al disposto dell’art. 8, della l. n. 590 del 1965, la condizione cui è subordinata risolutivamente l’efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione, essendo necessario, da parte del prelazionante, anche il rispetto dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che, dal concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti, non emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/05/2026, n. 14260
Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi - Sufficienza - Esclusione - Prova dell’obiettivo svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo - Necessità - Qualità - Accertamento - Poteri del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
L’accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversia agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico - giuridici.
Cassazione civ., sez. III, sentenza, 12/03/2026, n. 5647
Affitto agrario-fondo rustico-comproprietari-comunione-sostituzione automatica della clausola-durata legale-durata quindicennale-art. 45 L. n. 203/1982-art. 58 L. n. 203/1982-straordinaria amministrazione-art. 1108 comma 3 c.c.-consenso unanime-nullità-inefficacia-inopponibilità-comproprietario non consenziente-gestione di affari altrui-conduttore
Qualora un contratto di affitto agrario di fondo rustico, stipulato da uno solo dei comproprietari, assuma per effetto della sostituzione automatica della clausola che stabilisca una durata inferiore a quella di legge ex articoli 45e 58 della legge n. 203 del 1982 la durata legale quindicennale, l’atto deve qualificarsi come atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 1108, comma 3, del codice civile; ne consegue che la mancanza del consenso unanime dei partecipanti alla comunione non determina la nullità del contratto, ma la sua inefficacia (inopponibilità) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, restando il contratto valido ed efficace tra il comproprietario stipulante e il terzo conduttore, secondo lo schema della gestione di affari altrui.
Cassazione civ., sez. III, sentenza, 26/01/2026, n. 1788
Riscatto agrario-fondo rustico-compratore-venditore-confinante retraente-evizione-garanzia per evizione-art. 1483 c.c.-art. 1479 c.c.-risarcimento del danno-rimborso del prezzo-retraente-diritti del compratore
Il compratore del fondo rustico che ne subisce il riscatto da parte del confinante ha diritto nei confronti del venditore, secondo le norme dettate dagli articoli 1483 e 1479 del codice civile e in base alle regole che disciplinano la garanzia per l’evizione, al risarcimento del danno, ma non anche al rimborso del prezzo pagato, che gli è dovuto dal retraente
CONSORZI
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/03/2026, n. 7801
Contributo consortile-consorzio di bonifica-perimetro di contribuenza-piano di classifica-presunzione di beneficio-beneficio di bonifica-prova contraria-vantaggio fondiario-consorziato-accertamento di fatto-giudice di merito-sindacato di legittimità-art. 360 n. 5 c.p.c.-motivazione-vizi estremi
Ai fini dell’assoggettamento dei fondi al contributo consortile, l’inclusione del terreno nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica approvato dal competente Consorzio integra una presunzione di sussistenza del beneficio di bonifica, imponendo al consorziato l’onere di fornire prova contraria dell’assenza di vantaggio fondiario; l’accertamento del giudice di merito sulla mancata dimostrazione di tale prova contraria costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato e immune dai vizi estremi delineati dall’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo novellato.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/03/2026, n. 7793
Contributi consortili-bonifica-perimetro consortile-piano di classifica-autorità regionale-presupposto impositivo-presunzione di beneficio-beneficio diretto e specifico-inversione dell’onere probatorio-contribuente-impugnazione amministrativa-contestazione giudiziale-beneficio fondiario-criteri di applicazione-inesecuzione delle opere-non funzionamento delle opere-prova contraria-consorzio-esonero dall’onere probatorio
In tema di contributi consortili di bonifica, la mera inclusione del fondo nel perimetro consortile e nel piano di classifica, approvato dall’autorità regionale, non comporta di per sé la definitività del presupposto impositivo, ma soltanto una presunzione di sussistenza del beneficio diretto e specifico in favore del fondo, idonea a determinare un’inversione dell’onere probatorio. Ne consegue che il contribuente, anche senza aver impugnato il piano di classifica in sede amministrativa, è sempre legittimato a contestare in giudizio l’esistenza del beneficio fondiario e i criteri di applicazione del piano, potendo fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dell’inesecuzione o del non funzionamento delle opere previste, mentre il consorzio è esonerato dall’onere iniziale di provare il beneficio in ragione della suddetta presunzione.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/03/2026, n. 7792
Consorzi di bonifica-conguagli-piano di riordino fondiario-ricomposizione fondiaria-maggior valore dei terreni-maggiore estensione dei terreni-corrispettivo patrimoniale-indennizzo-contributi consortili-natura tributaria-riparto di giurisdizione-Sezioni Unite-rimessione-art. 374 comma 2 c.p.c.-qualificazione giuridica-spese pubbliche
In tema di consorzi di bonifica, la controversia avente ad oggetto i c.d. “conguagli” dovuti dai consorziati a seguito di piano di riordino fondiario - prospettati dal Consorzio come corrispettivo/indennizzo patrimoniale, fondato sul maggior valore o sulla maggiore estensione dei terreni conseguenti alla ricomposizione fondiaria, e non come contributi imposti a copertura delle spese pubbliche dell’ente - pone una questione di giurisdizione diversa da quella già esaminata dalle Sezioni Unite in materia di contributi consortili di bonifica in senso proprio, sicché la relativa qualificazione (tributaria o meno) e il conseguente riparto di giurisdizione richiedono rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/03/2026, n. 7758
Giurisdizione ordinaria-organismo collettivo di difesa-produzioni agricole-personalità giuridica di diritto privato-agente della riscossione-convenzione di appalto-riscossione coattiva-ruolo-contributi consortili-natura privatistica-natura pubblicistica-tributi-maneggio di denaro pubblico-Corte dei conti-riparto di giurisdizione-soci
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra un organismo collettivo di difesa delle produzioni agricole, avente personalità giuridica di diritto privato, e l’agente della riscossione incaricato in base a convenzioni di appalto di servizi della riscossione, anche coattiva e mediante ruolo, dei contributi consortili dovuti dai soci: né la natura privatistica dell’ente, né quella privata dei contributi consortili si trasformano in pubblicistiche per il solo fatto che la riscossione avvenga con le modalità previste per i tributi, mancando, pertanto, il presupposto del “maneggio di denaro pubblico” necessario a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/02/2026, n. 2500
Contributi consortili-presupposto impositivo-beneficio fondiario specifico-fruizione-fruibilità-attività di bonifica-miglioramento dell’immobile-opere di difesa idraulica-manutenzione-imposizione tributaria-consorziato-periodo di riferimento
In materia di contributi consortili, il presupposto impositivo è basato sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico, che può consistere non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità concreta dell’attività di bonifica, in grado di migliorare l’immobile del consorziato. Il beneficio, anche se intrinseco alle opere di difesa idraulica del territorio, è idoneo a giustificare l’imposizione tributaria anche se non direttamente connesso ad interventi di manutenzione specifici nel periodo di riferimento.
IMPRESA, MERCATO E LAVORO
Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, Sentenza, 29/01/2026, C-311/24
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Concorrenza sleale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva (UE) 2019/633 – Divieto – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Richiesta di pagamento non connessa alla vendita di prodotti agricoli e alimentari del fornitore – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e) – Potere di imporre sanzioni pecuniarie – Qualificazione come “infrazione unica” conferita a diverse pratiche commerciali sleali vietate che dà luogo all’imposizione di una sola sanzione pecuniaria – Principio del “ne bis in idem” – Normativa nazionale che prevede il massimale della sanzione pecuniaria
L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che più richieste di pagamento non connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, e inviate contemporaneamente da un acquirente a diversi fornitori per un unico motivo debbano essere qualificate congiuntamente come infrazione unica, che dà luogo all’irrogazione di un’unica sanzione pecuniaria, la quale ha un limite massimo stabilito a un importo fisso, a condizione che l’autorità nazionale di contrasto o il giudice nazionale che ha l’incarico di sanzionare tale infrazione goda del potere discrezionale necessario per fissare una sanzione pecuniaria che sia efficace, proporzionata e dissuasiva e che tenga conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità di detta infrazione.
Cassazione civ., sez. trib., sentenza, 20/04/2026, n. 10325
Allevamento di cavalli da corsa finalizzato all’attività agonistica - Attività agricola - Esclusione - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, l’allevamento di cavalli da corsa finalizzato all’attività agonistica, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento a fini agricoli del terreno e dell’annessa scuderia, non può essere qualificato come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche estranee al settore propriamente agricolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo aver ritenuto non agricola la suddetta attività di allevamento di cavalli con finalità agonistica, aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione, quali ricavi d’impresa, dei premi “al traguardo” versati dall’UNIRE, previa detrazione dei costi accertati in sede di verifica).
Cass. civ., sez. lav., sentenza, 1/04/2026, n. 8169
Pannelli fotovoltaici-produzione di energia-attività agricola-prevalenza-art. 1 comma 423 L. n. 266/2005-regime di favore-impresa agricola-attività connesse-vocazione agricola-snaturamento dell’impresa-qualificazione dell’attività-ratio normativa
Se l’utilizzo del fondo per installazione di pannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, non si rinviene la ratio dell’articolo 1, comma 423, della legge 266/05, volta a riconoscere un regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola.
Cassazione civ., sez. I, sentenza, 9/03/2026, n. 5268
Esenzione dal fallimento-imprenditore agricolo-trasformazione di prodotti agricoli-commercializzazione di prodotti agricoli-attività connesse-art. 2135 comma 3 c.c.-prevalenza dei prodotti propri-prodotti di terzi-onere della prova-art. 2697 comma 2 c.c.-qualificazione dell’attività-condizioni di esenzione
L’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse, di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l’onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all’articolo 2697, comma 2, del codice civile.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV quater, Sentenza, 15/05/2026, n. 8991
Cura e ricovero di animali d’affezione-cod. ATECO 96.09.04-attività agricola-art. 2135 c.c.-ciclo produttivo agricolo-coltivazione del fondo-allevamento-produzione agricola-connessione-requisito di esclusività-impresa cedente-lex specialis-qualificazione dell’attività
Il servizio di cura e ricovero degli animali d’affezione (cod. ATECO 96.09.04) non rientra nella nozione di attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., poiché non è inserito nel ciclo produttivo agricolo né è connesso alla coltivazione del fondo o all’allevamento orientato alla produzione; tale attività, se svolta dall’impresa cedente, esclude la ricorrenza del requisito di esclusività dell’attività agricola richiesto dalla lex specialis.
T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, Sentenza, 25/03/2026, n. 649
Contributi INAIL-avviso pubblico ISI 2023-società agricola-esclusione dal finanziamento-coltivatore diretto-gestione agricola INPS-socio lavoratore-Gestione Artigiani INPS-obblighi contributivi-art. 7 avviso pubblico-iscrizione previdenziale-attività agricola-art. 1 comma 5-bis D.Lgs. n. 99/2004-requisiti di ammissione-regolarità contributiva
In tema di contributi INAIL di cui all’avviso pubblico ISI 2023, è legittima l’esclusione dal finanziamento della società agricola che, pur avendo un socio coltivatore diretto regolarmente iscritto alla gestione agricola INPS, indichi quale socio lavoratore anche un soggetto iscritto ad una diversa gestione (nella specie, Gestione Artigiani INPS) e non alla gestione previdenziale per l’agricoltura, in quanto l’art. 7 dell’avviso richiede, a pena di esclusione, che tutti i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa siano in regola con gli obblighi contributivi “in proprio” e “con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento”, requisito da intendersi, per le imprese agricole, come iscrizione alla gestione agricola INPS, in coerenza con l’art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Corte appello Ancona, sez. I, sentenza, 30/01/2026, n. 122
Impresa familiare agricola-comunione tacita familiare-famiglia colonica-art. 230-bis c.c.-comunanza di utili e perdite-convivenza-attività lavorativa comune-unico peculio-gestione informale-rendiconto-bisogni familiari-attività d’impresa-requisiti costitutivi
L’impresa famigliare agricola (comunione tacita familiare nell’esercizio dell’agricoltura - c.d. ‘famiglia colonica’) quale specie del più ampio genere dell’impresa familiare di ex art. 230-bis c.c. si fonda sui seguenti requisiti: 1. la comunanza di utili e perdite; 2. la convivenza dei partecipanti; 3. la comune attività lavorativa; 4. la formazione di un ‘unico peculio’, gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto e destinato a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare ed all’attività d’impresa.
PAESAGGIO
Corte cost., Sentenza, 27/04/2026, n. 57
Piano paesaggistico regionale-co-pianificazione-artt. 135 e 143 D.Lgs. n. 42/2004-parchi naturali-aree protette regionali-beni paesaggistici-art. 142 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 42/2004-riperimetrazione-riduzione della tutela-legge regionale-Ministero della Cultura-art. 9 Cost.-art. 117 comma 2 lett. s) Cost.-livelli di protezione paesaggistica-divieto di riduzione-illegittimità costituzionale-tutela del paesaggio
In presenza di un piano paesaggistico regionale co-pianificato ai sensi degli artt. 135 e 143 d.lgs. n. 42 del 2004, la Regione non può unilateralmente ridurre il perimetro di parchi naturali e aree protette regionali, che costituiscono beni paesaggistici ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42 del 2004, sottraendo porzioni di territorio alla tutela paesaggistica già recepita nel piano. Tale riperimetrazione “in peius”, effettuata con legge regionale senza il coinvolgimento del Ministero della cultura nell’ambito della co-pianificazione, viola gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., giacché i livelli di protezione paesaggistica fissati in sede statale e nel piano paesaggistico possono essere solo incrementati e non ridotti dal legislatore regionale.
Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 12/06/2026, n. 4729
Vincolo paesaggistico-corso d’acqua-art. 142 D.Lgs. n. 42/2004-relazione paesaggistica-beni culturali-area vincolata-compatibilità paesaggistica-contesto paesaggistico-impatto visivo-stazione radio base-edificio sacro-pregio storico-artistico-rapporto visivo-istruttoria-autorizzazione paesaggistica-illegittimità
In presenza di vincolo paesaggistico derivante da corso d’acqua ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, l’obbligo di indicare nella relazione paesaggistica i beni culturali presenti nell’area vincolata non può essere interpretato in senso meramente restrittivo, limitandolo alla sola porzione di suolo materialmente occupata dall’intervento; al contrario, la valutazione di compatibilità deve estendersi all’impatto dell’opera sull’intero contesto paesaggistico di riferimento, includendo i beni culturali ivi ubicati e potenzialmente interferiti sul piano visivo. È pertanto illegittima l’autorizzazione che non tenga conto del rapporto visivo tra un impianto tecnologico di forte impatto (stazione radio base) e un vicino edificio sacro di rilevante pregio storico-artistico, se tale rapporto non sia stato neppure oggetto di istruttoria.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, Sentenza, 03/06/2026, n. 835
Classificazione urbanistica-zona C1-zona E2-area edificabile-paesaggi rurali-PPTR-pianificazione paesaggistica-pianificazione urbanistica-autonomia funzionale-art. 145 comma 3 D.Lgs. n. 42/2004-prevalenza delle prescrizioni paesaggistiche-strumenti urbanistici comunali-contrasto-inclusione nel contesto paesaggistico
La classificazione urbanistica di un’area come edificabile (zone C1 o E2) non esclude, di per sé, la legittima inclusione della medesima nel contesto paesaggistico “Paesaggi rurali” del PPTR, dovendo affermarsi l’autonomia funzionale della pianificazione paesaggistica rispetto a quella urbanistica e la prevalenza, ex art. 145, co. 3, d.lgs. n. 42/2004, delle prescrizioni paesaggistiche sui contrastanti strumenti comunali.
T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, Sentenza, 08/04/2026, n. 688
Parere negativo-Soprintendenza-autorizzazione paesaggistica-sostituzione edilizia-ampliamento volumetrico-pineta-Tombolo-Marina di Grosseto-vincolo paesaggistico puntuale-D.M. 27 marzo 1958-art. 142 comma 1 lett. g) D.Lgs. n. 42/2004-PIT-PPR-consumo di suolo-formazione boschiva costiera-prescrizioni violate-elaborato 8/B-motivazione adeguata-legittimità
È legittimo il parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per intervento di sostituzione edilizia con significativo ampliamento volumetrico all’interno della pineta del Tombolo di Marina di Grosseto, area tutelata sia da vincolo paesaggistico puntuale (D.M. 27 marzo 1958) sia ope legis ex art. 142, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 42/2004, qualora il parere:.- richiami puntualmente i vincoli gravanti sull’area e la disciplina del PIT-PPR;.- descriva l’intervento e ne evidenzi l’incidenza in termini di nuovo consumo di suolo nella “formazione boschiva costiera”;.- individui le prescrizioni del PIT violate (in specie, punto 12.3, lett. b, elaborato 8/B, e punti 2.c.1, 2.c.2, 4.c.1),.configurandosi così una motivazione adeguata e completa.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, Sentenza, 22/01/2026, n. 196
Valutazione di impatto ambientale-VIA-autorizzazione paesaggistica-autonomia procedimentale-interesse a ricorrere-giudizio negativo di compatibilità ambientale-art. 23 D.Lgs. n. 152/2006-componente paesaggistica-impatti sul territorio-procedimenti distinti-ricorso-decisione nel merito
La distinzione tra il procedimento di valutazione di impatto ambientale e quello di autorizzazione paesaggistica non preclude l’interesse alla decisione del ricorso contro l’autorizzazione paesaggistica, anche in presenza di un giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. La valutazione di impatto ambientale, pur autonoma, può includere la componente paesaggistica per la complessività dell’esame degli impatti sul territorio.
PARCHI E AREE PROTETTE
Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 13/05/2026, n. 3771
Parchi nazionali-delimitazione provvisoria-art. 34 comma 3 L. n. 394/1991-natura cautelare-elementi tecnico-scientifici-intesa con la Regione-partecipazione regionale-misure di salvaguardia-perimetrazione definitiva-art. 2 comma 7 L. n. 394/1991-fase provvisoria-anticipazione dell’intesa-illegittimità
In tema di parchi nazionali, la delimitazione provvisoria di cui all’art. 34, comma 3, L. 6 dicembre 1991, n. 394 ha natura cautelare ed è fondata esclusivamente su elementi conoscitivi e tecnico-scientifici; in tale fase non è richiesta alcuna intesa con la Regione, la cui partecipazione è limitata alla trasmissione dei dati e all’espressione del parere sulle misure di salvaguardia. L’intesa ex art. 2, comma 7, della medesima legge è necessaria solo per la perimetrazione definitiva e non può essere anticipata alla fase provvisoria.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 04/03/2026, n. 1518
Parco Nazionale-Ente Parco-conferenza di servizi-convocazione-provvedimenti autorizzatori-silenzio-assenso-art. 44 comma 10 D.Lgs. n. 259/2003-titolo abilitativo-perfezionamento-mancata convocazione-area protetta-illegittimità
Quando l’area oggetto di intervento ricade nella perimetrazione di un Parco Nazionale, è necessario convocare il competente Ente Parco nella conferenza di servizi per l’adozione di provvedimenti autorizzatori. La mancata convocazione preclude la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259 del 2003, impedendo così il perfezionamento del titolo abilitativo.
PROPRIETÀ E PRELAZIONE
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/03/2026, n. 5996
Riscatto agrario-art. 8 L. n. 590/1965-art. 7 L. n. 817/1971-omessa pronuncia-art. 112 c.p.c.-motivo di gravame-coltivazione diretta-coltivazione abituale-fondo confinante-biennio anteriore-compravendita-fatto costitutivo-diritto di prelazione-coltivatore diretto-giudice d’appello
In tema di riscatto agrario ex art. 8 L. n. 590/1965 e art. 7 L. n. 817/1971, integra violazione dell’art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sul motivo di gravame con cui si contesta la mancata prova della coltivazione diretta ed abituale del fondo confinante nel ben determinato biennio anteriore all’atto di compravendita, poiché il requisito del biennio costituisce fatto costitutivo specifico del diritto di prelazione/riscatto e non può ritenersi implicitamente scrutinato mediante una generica valutazione della qualità di coltivatore diretto.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/03/2026, n. 5990
Prelazione agraria-riscatto agrario-contratto di affitto agrario-terzo affittuario-contratto registrato-ostacolo legale-confinante coltivatore diretto-rogito notarile-traditio immediata-prova legale-atto pubblico-dichiarazioni delle parti-requisiti soggettivi del riscattante-triplo della capacità lavorativa-art. 8 comma 1 L. n. 590/1965-art. 31 L. n. 590/1965-fondi condotti-proprietà-enfiteusi-affitto-comodato-nucleo familiare-espansione della proprietà contadina
L’esistenza di un contratto di affitto agrario in corso a favore di terzi, validamente provata (nella specie tramite contratto registrato), costituisce ostacolo legale all’esercizio del diritto di prelazione e riscatto da parte del confinante coltivatore diretto; la clausola del rogito notarile che preveda la traditio immediata non ha efficacia di prova legale dell’inesistenza o cessazione del rapporto agrario, incidendo l’atto pubblico solo sulla provenienza e sulle attività svolte dal pubblico ufficiale, ma non sulla verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti.
In tema di requisiti soggettivi del riscattante, ai fini dell’accertamento del requisito del “triplo della capacità lavorativa” ex art. 8, comma 1, L. n. 590/1965, il calcolo deve comprendere tutti i fondi stabilmente condotti dal coltivatore, a qualunque titolo (proprietà, enfiteusi, affitto o comodato). Tale norma va interpretata in combinato disposto con l’art. 31 della stessa legge, al fine di garantire che l’espansione della proprietà contadina sia proporzionata all’effettiva forza lavorativa del nucleo familiare.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/01/2026, n. 1676
Prelazione agraria-riscatto agrario-tassatività-stretta interpretazione-divieto di analogia-società agricole-art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 99/2004-società di persone-coltivatore diretto-iscrizione-sezione speciale del registro delle imprese-società di capitali-esclusione-qualifica di coltivatore diretto
In tema di prelazione agraria, le ipotesi di prelazione e riscatto disciplinate dall’ordinamento giuridico devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione, non essendo suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Il diritto di prelazione agraria spetta alle sole società agricole aventi le caratteristiche descritte dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, ossia dalle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, ma non alle società agricole di capitali.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/01/2026, n. 1519
Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto - Riscatto agrario - Preliminare di vendita del fondo oggetto di prelazione - Acquisto del coltivatore confinante in epoca successiva alla stipula - Insussistenza del diritto di prelazione - Ragioni
Non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, qualora egli abbia acquistato la proprietà del detto terreno in epoca successiva alla stipulazione del preliminare di vendita relativo al fondo oggetto di riscatto, essendo in presenza di una situazione obbligatoria già definita in base ad un’attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente.
Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 16/03/2026, n. 2155
Riuso urbano-rigenerazione urbana-recupero edilizio-edifici rurali-attività agricola-cambio d’uso-uso residenziale-art. 36 L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017-valore storico-architettonico-valore identitario-qualificazione del paesaggio-spopolamento-abbandono-presupposti applicativi-strumenti urbanistici comunali-vincoli urbanistici
L’art. 36 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, che promuove interventi di riuso e rigenerazione urbana e il recupero di edifici rurali non più funzionali all’attività agricola, non impone in via generalizzata l’assenso al cambio d’uso a residenziale: esso presuppone la presenza di immobili con riconosciuto valore storico-architettonico o identitario, interventi idonei a qualificare il paesaggio e contesti caratterizzati da fenomeni di spopolamento o abbandono; la mancanza di tali presupposti esclude che la norma possa essere invocata per superare i vincoli e le limitazioni dettati dagli strumenti urbanistici comunali.
T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, Sentenza, 24/03/2026, n. 571
Ruralità-fabbricato rurale-qualificazione catastale-catasto fabbricati-categoria A-rilievo fiscale-destinazione d’uso urbanistica-mutamento di destinazione-uso residenziale-titolo edilizio abilitativo-deruralizzazione-urbanizzazione-cambio di destinazione-stato legittimo-art. 9-bis comma 1-bis D.P.R. n. 380/2001
La perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato e la sua diversa qualificazione catastale (passaggio al catasto fabbricati in categoria A) hanno rilievo esclusivamente fiscale e di censimento e non comportano, di per sé, il mutamento della destinazione d’uso urbanistico da rurale a residenziale, che richiede comunque uno specifico titolo edilizio abilitativo; la deruralizzazione dell’area e la progressiva urbanizzazione del contesto non determinano automaticamente il cambio di destinazione del manufatto, né provano il suo “stato legittimo” in assenza di idoneo titolo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 380/2001.
T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sentenza, 09/03/2026, n. 521
Aree agricole-fonti rinnovabili-idoneità per legge-art. 20 D.Lgs. n. 199/2021-perimetro di 500 metri-zone industriali-zone artigianali-zone commerciali-lett. c-quater)-lett. c-ter)-clausola residuale-disciplina speciale-installazione di impianti-rapporto tra disposizioni
Ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 199/2021, le aree agricole possono considerarsi “idonee per legge” all’installazione di impianti da fonti rinnovabili solo se ricomprese nel perimetro di 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali; la clausola di cui alla lett. c-quater) opera “fatto salvo” quanto previsto, tra l’altro, dalla lett. c-ter), sicché non è applicabile, in via residuale, alle aree agricole, per le quali vale la disciplina speciale di quest’ultima disposizione.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sentenza, 17/02/2026, n. 3048
Impianto agrovoltaico-area idonea-D.Lgs. n. 199/2021-compatibilità ambientale-patrimonio culturale-patrimonio paesaggistico-diniego motivato-antropizzazione-relazioni funzionali storiche-contesto di riferimento-autorità competenti-valutazione di impatto-automatismo-alterazione del paesaggio
La localizzazione di un impianto agrovoltaico in un’area dichiarata idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021 non determina automaticamente una compatibilità ambientale. Le autorità competenti devono valutare l’interferenza del progetto con rilevanti aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico, potendo esprimere un diniego motivato in ragione di una severa antropizzazione dell’area e dell’alterazione delle relazioni funzionali storiche del contesto di riferimento.